Art. 6 
 
                    Oggetto e metodi di controllo 
 
  1.  Per  le  categorie  di  veicoli   rientranti   nell'ambito   di
applicazione  del  presente  decreto,  il  controllo   tecnico   deve
riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2. 
  2. Per ogni area di  cui  al  comma  1,  il  controllo  tecnico  e'
effettuato  sugli  elementi  di  cui  all'allegato  I,  punto  3.  Il
controllo puo' comprendere anche una verifica della conformita' delle
parti e componenti del veicolo alle caratteristiche ambientali  e  di
sicurezza   obbligatorie   che   erano   in   vigore    al    momento
dell'omologazione o, se del caso,  al  momento  dell'adeguamento  del
veicolo. I controlli sono effettuati con le modalita', le tecniche  e
le attrezzature previste dal decreto del Presidente della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, nonche'  dai  provvedimenti  emanati  dalla
autorita'  competente,  anche  in  riferimento  alla   attivita'   di
manutenzione eseguita sul veicolo e  senza  l'uso  di  strumenti  per
smontare o rimuovere parti del veicolo. 
  3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e  la  prova
di  velocita'  dei  ciclomotori  sono  effettuati  sulla  base  delle
disposizioni emanate dalla autorita' competente.