Art. 6 Sistema di classificazione del rischio 1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'autorita' competente provvede affinche' le informazioni riguardanti il numero e la gravita' delle carenze di cui all'allegato II e, se del caso, all'allegato III, rilevate nei veicoli gestiti dalle singole imprese siano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. Per l'attribuzione ad un'impresa di un profilo di rischio, l'autorita' competente puo' avvalersi dei criteri di cui all'allegato I. Tali informazioni sono utilizzate per sottoporre a controlli piu' rigorosi e frequenti le imprese che presentano un fattore di rischio elevato. Il sistema di classificazione del rischio e' gestito dall'autorita' competente. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'autorita' competente per l'immatricolazione del veicolo utilizza le informazioni ricevute dalle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 18, comma 1. 3. L'autorita' competente puo' prevedere controlli tecnici volontari supplementari. Le informazioni sul rispetto degli obblighi di conformita' relativi alle condizioni dei veicoli risultanti dai controlli volontari possono essere prese in considerazione per migliorare il profilo di rischio di un'impresa.