Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; (( b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419; )) c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.
Riferimenti normativi - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), abrogato dal presente decreto, stabiliva l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione pubblica o privata, delle vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami. - L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.