Art. 6 Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile 1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »; (( 1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, »; )) 2) al comma 4, le parole « al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 » e la parola « mensili », ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »; 3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. »; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze » ed al terzo periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: « , verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »; c) all'articolo 4: (( 01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, »; )) 1) al comma 4, la parola « mensili », ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ». (( c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, ». 1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione e di trasporto » sono soppresse; b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto » sono inserite le seguenti: « , l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione ». )) 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 »; b) al comma 4, le parole « durata massima di 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ». 3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». 4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». (( 4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'. )) 5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. (( 5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del 50 per cento » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »; b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: « magistratura amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 »; c) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1 »; d) al comma 13, primo periodo, le parole: « gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e » sono sostituite dalle seguenti: « l'organo di autogoverno della magistratura »; e) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali 1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e' deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unita' di personale coinvolte, nonche' la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge. 2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3. 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3." - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 145 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa , con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonche' i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Sono abrogati: a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28." - Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 145 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3. 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 145 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario 1. Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale. Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: "Art. 538-bis. Contratti relativi alle missioni internazionali Al fine di garantire, senza soluzione di continuita' a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.". - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore 1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. 2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2019, salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della durata massima di 24 mesi. I termini e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), come modificato dalla presente legge: "Art. 12. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 198.324.008 per l'anno 2017, a euro 365.441.497 per l'anno 2018, a euro 376.196.103 per l'anno 2019, a euro 391.159.254 per l'anno 2020, a euro 392.093.761 per l'anno 2021, a euro 397.651.176 per l'anno 2022, a euro 398.654.773 per l'anno 2023, a euro 396.238.900 per l'anno 2024, a euro 392.551.316 per l'anno 2025 e a euro 388.841.811 a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 6.824.008 per l'anno 2017, a euro 233.441.497 per l'anno 2018, a euro 244.196.103 per l'anno 2019, a euro 259.159.254 per l'anno 2020, a euro 260.093.761 per l'anno 2021, a euro 265.651.176 per l'anno 2022, a euro 266.654.773 per l'anno 2023, a euro 264.238.900 per l'anno 2024, a euro 260.551.316 per l'anno 2025 e a euro 256.841.811 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Omissis.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: "Art. 48. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla presente legge: "Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie 1. - 11. Omissis. 11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per cento. 13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Omissis.".