Art. 6 
 
             Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 
                 e disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
  1)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «  2-bis.  Le
deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al  comma  2,
sono corredate della  relazione  tecnica  sulla  quantificazione  dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. »; 
  ((  1-bis)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «
dell'economia e delle finanze, » sono  inserite  le  seguenti:  «  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione  degli  atti
di indirizzo di cui al comma 2, »; )) 
  2) al comma 4, le parole « al  fabbisogno  finanziario  di  cui  al
medesimo comma 2 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  alle  risorse
iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 » e la parola «  mensili  »,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »; 
  3) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «  4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare  l'avvio
delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni  dalla  data  di
presentazione delle deliberazioni  o  delle  relazioni  annuali  alle
Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle  somme  iscritte  sul  fondo  di  cui
all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni
tecniche. »; 
    b) all'articolo 3: 
  1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «  e  con  il  Ministro
dell'interno per la parte  di  competenza  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , con il Ministro dell'interno per la parte di competenza
e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  »  ed  al  terzo
periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: «  ,
verificata ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, »; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della
prosecuzione delle  missioni  in  corso  per  l'anno  successivo,  la
relazione di cui al comma 1  e'  corredata  della  relazione  tecnica
sulla  quantificazione  dei  relativi  oneri,  verificata  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »; 
    c) all'articolo 4: 
  (( 01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e
delle finanze, » sono  inserite  le  seguenti:  «  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 1 dell'articolo 3, »; )) 
  1) al  comma  4,  la  parola  «  mensili  »,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: « trimestrali »; 
  2) dopo il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «  4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui  al  comma  3,  per  assicurare  la
prosecuzione  delle  missioni  in  corso,   come   risultante   dalle
deliberazioni parlamentari di cui  all'articolo  3,  comma  1,  entro
dieci giorni  dalla  data  di  adozione  di  tali  deliberazioni,  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   su   richiesta   delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese  quantificate  nella  relazione
tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla  dotazione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ». 
  (( c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «
nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche'
al  personale  militare  impiegato  nei  dispositivi  preposti   alle
funzioni operative di comando  e  controllo  delle  stesse  missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale, ». 
  1-bis.  All'articolo  538-bis  del  codice  di   cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione  e  di  trasporto  »
sono soppresse; 
  b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto »  sono  inserite  le
seguenti:  «  ,  l'approvvigionamento   di   carbo-lubrificanti,   la
manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione
». )) 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite  dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 »; 
  b) al comma 4, le parole  «  durata  massima  di  12  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ». 
  3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». 
  4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  n.
95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». 
  (( 4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici  e  privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'. )) 
  5.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'ultimo trimestre  del  2017,  il  fondo  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della  legge  21  luglio  2016,  n.  145  e'
incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio  2017.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. 
  (( 5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del
50 per cento » fino alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nella misura del 25 per  cento  all'incentivazione  della
produttivita' e al fabbisogno formativo del personale  amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n.  75,  e  nella  misura  del  75  per  cento  alle  spese  di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »; 
  b) al comma 11-bis, secondo  periodo,  le  parole:  «  magistratura
amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e  di
quello amministrativo di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197 »; 
  c) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Ai
fini del  comma  11,  il  Ministero  della  giustizia  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno,  l'elenco  degli  uffici  giudiziari
presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano  pendenti
procedimenti civili in numero ridotto  di  almeno  il  10  per  cento
rispetto all'anno precedente. Il Presidente del  Consiglio  di  Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi  nella  riduzione
delle pendenze, con riferimento  anche  agli  obiettivi  fissati  nei
programmi di gestione di cui al comma 1 »; 
  d) al  comma  13,  primo  periodo,  le  parole:  «  gli  organi  di
autogoverno della magistratura amministrativa  e  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « l'organo di autogoverno della magistratura »; 
  e) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di  autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle  risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della  produttivita'  e  delle  dimensioni  di  ciascun
ufficio». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  21
          luglio  2016,   n.   145   (Disposizioni   concernenti   la
          partecipazione dell'Italia alle  missioni  internazionali),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   2.   Deliberazione   e   autorizzazione   della
          partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali 
              1.  La   partecipazione   dell'Italia   alle   missioni
          internazionali e' deliberata dal  Consiglio  dei  ministri,
          previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se
          ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato,  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  2,  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, il Consiglio supremo di difesa. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma  1  sono  trasmesse
          dal Governo alle Camere, che tempestivamente  le  discutono
          e, con appositi atti di indirizzo,  secondo  le  norme  dei
          rispettivi regolamenti, autorizzano  per  ciascun  anno  la
          partecipazione dell'Italia  alle  missioni  internazionali,
          eventualmente definendo impegni per il Governo,  ovvero  ne
          negano l'autorizzazione. Nel  trasmettere  alle  Camere  le
          deliberazioni di cui al comma 1,  il  Governo  indica,  per
          ciascuna missione, l'area  geografica  di  intervento,  gli
          obiettivi,   la   base   giuridica   di   riferimento,   la
          composizione degli assetti da inviare, compreso  il  numero
          massimo delle unita' di  personale  coinvolte,  nonche'  la
          durata programmata e il fabbisogno finanziario  per  l'anno
          in corso, cui  si  provvede  a  valere  sul  fondo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1.  Qualora  il  Governo   intenda
          avvalersi della facolta' di cui all'articolo 19,  comma  2,
          per prevedere  l'applicazione  ad  una  specifica  missione
          delle norme del codice penale militare di guerra,  presenta
          al Parlamento un apposito disegno di legge. 
              2-bis. Le  deliberazioni  trasmesse  dal  Governo  alle
          Camere, di cui al comma 2, sono corredate  della  relazione
          tecnica   sulla   quantificazione   dei   relativi   oneri,
          verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari  esteri
          e  della   cooperazione   internazionale,   della   difesa,
          dell'interno e dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti
          di indirizzo di cui al comma 2, le risorse del fondo di cui
          all'articolo 4, comma 1, sono  destinate  a  soddisfare  il
          fabbisogno finanziario di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo. Gli schemi  dei  decreti  di  cui  al  precedente
          periodo, corredati di relazione tecnica  esplicativa,  sono
          trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili  finanziari,  che  e'  reso  entro  venti  giorni
          dall'assegnazione.  Il   Governo,   qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente  i
          testi alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque adottati. 
              4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  3,
          per il finanziamento delle missioni di cui al comma  2,  le
          amministrazioni competenti  sono  autorizzate  a  sostenere
          spese trimestrali determinate in proporzione  alle  risorse
          iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo,  su
          richiesta   delle    amministrazioni    competenti,    sono
          autorizzate  anticipazioni  di  tesoreria  trimestrali,  da
          estinguere  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  delle
          risorse di cui al comma 3. 
              4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma
          3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2,
          entro  dieci  giorni  dalla  data  di  presentazione  delle
          deliberazioni o delle relazioni  annuali  alle  Camere,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  delle
          amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
          somma non superiore al 75 per cento  delle  somme  iscritte
          sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto  delle  spese
          quantificate nelle relazioni tecniche. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Per gli anni successivi a quello in corso alla  data
          di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini
          del  finanziamento  e  della  prosecuzione  delle  missioni
          stesse, ivi inclusa la proroga della loro  durata,  nonche'
          ai fini dell'eventuale modifica di  uno  o  piu'  caratteri
          delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo
          3." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 145  del  2016,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3.  Sessione  parlamentare  sull'andamento  delle
          missioni autorizzate 
              1. Entro il 31 dicembre di ogni  anno  il  Governo,  su
          proposta  del  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          della difesa , con il Ministro dell'interno per la parte di
          competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          presenta alle Camere, per la discussione e  le  conseguenti
          deliberazioni parlamentari, una relazione  analitica  sulle
          missioni in corso, anche ai fini  della  loro  prosecuzione
          per l'anno successivo, ivi inclusa la  proroga  della  loro
          durata come definita ai sensi dell'articolo 2,  nonche'  ai
          fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri  delle
          singole missioni,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
          disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.  Tale
          relazione, anche con  riferimento  alle  missioni  concluse
          nell'anno  in  corso,  precisa  l'andamento   di   ciascuna
          missione e i risultati conseguiti,  anche  con  riferimento
          esplicito alla partecipazione delle  donne  e  all'adozione
          dell'approccio  di  genere  nelle  diverse  iniziative  per
          attuare la risoluzione del  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le  risoluzioni
          successive, nonche' i Piani d'azione nazionali previsti per
          l'attuazione delle stesse.  La  relazione  analitica  sulle
          missioni, verificata ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   deve   essere
          accompagnata da  un  documento  di  sintesi  operativa  che
          riporti espressamente  per  ciascuna  missione  i  seguenti
          dati:  mandato  internazionale,  durata,  sede,   personale
          nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonche'  i
          dettagli  attualizzati  della  missione.  La  relazione  e'
          integrata dai  pertinenti  elementi  di  valutazione  fatti
          pervenire  dai  comandi   internazionali   competenti   con
          particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito
          di ciascuna missione,  dai  contingenti  italiani.  Con  la
          medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato  degli
          interventi di cooperazione allo  sviluppo  a  sostegno  dei
          processi di pace e di stabilizzazione. 
              1-bis. Ai fini della  prosecuzione  delle  missioni  in
          corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1
          e' corredata della relazione tecnica sulla  quantificazione
          dei relativi oneri, verificata ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. Sono abrogati: 
              a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; 
              b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge  12  luglio
          2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          agosto 2011, n. 130; 
              c) l'articolo  10-bis  del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 13; 
              d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre  2013,
          n.  114,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          dicembre 2013, n. 135; 
              e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio  2014,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  marzo
          2014, n. 28." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  citata
          legge n. 145  del  2016,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. Fondo  per  il  finanziamento  delle  missioni
          internazionali 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo,  destinato  al  finanziamento  della  partecipazione
          italiana alle  missioni  di  cui  all'articolo  2,  la  cui
          dotazione  e'  stabilita   annualmente   dalla   legge   di
          stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
              2. Gli importi del fondo di cui al  comma  1  destinati
          alle  politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo  per   il
          sostegno dei processi di pace  e  di  stabilizzazione  sono
          impiegati nel quadro della programmazione triennale di  cui
          all'articolo 12, comma 5, della legge 11  agosto  2014,  n.
          125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
          medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari  esteri
          e  della   cooperazione   internazionale,   della   difesa,
          dell'interno e dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti
          di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, le  risorse
          del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi  di
          cui  al  comma  2,   sono   ripartite   tra   le   missioni
          internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo
          3, comma  1,  come  risultante  a  seguito  delle  relative
          deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti  di  cui
          al  precedente  periodo,  corredati  di  relazione  tecnica
          esplicativa,   sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
          dell'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  e'
          reso entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi entro il termine di dieci giorni dalla data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
              4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  3,
          per   la   prosecuzione   delle   missioni   in   atto   le
          amministrazioni competenti  sono  autorizzate  a  sostenere
          spese trimestrali determinate in proporzione  alle  risorse
          da assegnare a ciascuna missione ai sensi del  comma  3.  A
          tale scopo, su richiesta delle amministrazioni  competenti,
          sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
          estinguere  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  delle
          risorse di cui al comma 3. 
              4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma
          3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in  corso,
          come risultante dalle  deliberazioni  parlamentari  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla  data  di
          adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   su   richiesta   delle   amministrazioni
          interessate,  dispone  l'anticipazione  di  una  somma  non
          superiore al 75 per cento delle  spese  quantificate  nella
          relazione tecnica di cui all'articolo  3,  comma  1-bis,  a
          valere sulla dotazione del fondo di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              5. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e' soppresso e le relative risorse confluiscono  nel  fondo
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 della
          citata  legge  n.  145  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6. Compenso forfetario di impiego e  retribuzione
          per lavoro straordinario 
              1. Al personale militare delle unita' navali  impiegate
          nelle  missioni  internazionali,   nonche'   al   personale
          militare impiegato nei dispositivi preposti  alle  funzioni
          operative di comando e  controllo  delle  stesse  missioni,
          anche se ubicati in territorio  nazionale,  quando  non  e'
          prevista la corresponsione dell'indennita' di  missione  ai
          sensi  dell'articolo  5,   e'   corrisposto   il   compenso
          forfetario di impiego ovvero  la  retribuzione  per  lavoro
          straordinario  in  deroga,   rispettivamente,   ai   limiti
          stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai
          limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
          della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il  compenso  forfetario
          di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma  prefissata
          di un anno o in rafferma annuale in misura  pari  a  quella
          stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 538-bis del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni
          (Codice dell'ordinamento militare), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  538-bis.  Contratti   relativi   alle   missioni
          internazionali 
              Al fine di garantire, senza soluzione di continuita'  a
          partire dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  i  servizi  di
          assicurazione  e  di  trasporto,  l'approvvigionamento   di
          carbo-lubrificanti,  la  manutenzione  di  mezzi,   sistemi
          d'arma  e  apparati  di  telecomunicazione  finanziati  dai
          provvedimenti di autorizzazione e  proroga  delle  missioni
          internazionali  delle  Forze  armate,  il  Ministero  della
          difesa e' autorizzato ad avviare, nell'anno  precedente  il
          finanziamento, le procedure  di  affidamento  dei  relativi
          contratti fino alla fase di stipulazione  compresa,  mentre
          resta  fermo  che  puo'  procedere   all'approvazione   dei
          contratti  e  all'impegno  delle  relative  spese  solo  al
          momento del perfezionamento delle  procedure  contabili  di
          allocazione  delle  risorse   finanziarie   derivanti   dai
          menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga  delle
          missioni  internazionali  sui   pertinenti   capitoli   del
          relativo stato di previsione della spesa.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo  12  maggio  2016,  n.   93   (Riordino   della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della  funzione  del  bilancio  di  cassa,  in   attuazione
          dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore 
              1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  al  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e  7
          del presente decreto acquistano efficacia a  decorrere  dal
          1° gennaio 2017. 
              1-bis. Le modifiche alla legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano
          efficacia dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Tali disposizioni, nell'anno  2016,  si  applicano
          esclusivamente ai fini della  definizione  del  disegno  di
          legge di bilancio. 
              2. Le disposizioni  dell'articolo  34  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3  del
          presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2019,
          salvo  il  comma  3  del  medesimo  articolo  34,  le   cui
          disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
              3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1
          e 2 del presente articolo, la legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, il decreto legislativo 30  giugno  2011,  n.  123,  il
          regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel  testo
          vigente prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge
          31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito  dall'articolo  3
          del presente decreto, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  avvia,  a  partire  dal   1°   ottobre   2016,   una
          sperimentazione della durata massima di 24 mesi. I  termini
          e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
          le  tipologie  di  spesa  interessate,  sono  definiti  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Commissioni parlamentari  competenti  per  materia  e  alla
          Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni  in
          materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle  carriere   del
          personale delle Forze armate,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          244), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          decreto, valutati in euro 198.324.008 per  l'anno  2017,  a
          euro 365.441.497 per l'anno 2018, a  euro  376.196.103  per
          l'anno 2019, a euro 391.159.254 per  l'anno  2020,  a  euro
          392.093.761 per l'anno 2021, a euro 397.651.176 per  l'anno
          2022,  a  euro  398.654.773  per  l'anno   2023,   a   euro
          396.238.900 per l'anno 2024, a euro 392.551.316 per  l'anno
          2025 e a euro 388.841.811 a decorrere  dall'anno  2026,  si
          provvede: 
              a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 3, comma  155,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
              b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno  2017,  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui  relative  all'autorizzazione  di  spesa   di   cui
          all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350  che  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato; 
              c) quanto a euro 6.824.008  per  l'anno  2017,  a  euro
          233.441.497 per l'anno 2018, a euro 244.196.103 per  l'anno
          2019,  a  euro  259.159.254  per  l'anno   2020,   a   euro
          260.093.761 per l'anno 2021, a euro 265.651.176 per  l'anno
          2022,  a  euro  266.654.773  per  l'anno   2023,   a   euro
          264.238.900 per l'anno 2024, a euro 260.551.316 per  l'anno
          2025 e a  euro  256.841.811  a  decorrere  dall'anno  2026,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  365,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
              d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui  all'articolo  1,  comma  5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 48. Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dal  presente
          decreto, valutati in 472.504.405 euro per  l'anno  2017,  a
          636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300  euro  per
          l'anno 2019,  in  610.542.118  euro  per  l'anno  2020,  in
          611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855  euro  per
          l'anno 2022,  in  608.128.792  euro  per  l'anno  2023,  in
          611.630.569 euro per l'anno 2024, a  615.496.631  euro  per
          l'anno 2025 e in 619.357.068  euro  a  decorrere  dall'anno
          2026, si provvede: 
              a) quanto  a  88.687.620  euro  per  l'anno  2017  e  a
          87.631.296  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
          24 dicembre 2003, n. 350; 
              b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno  2017,  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui  relative  all'autorizzazione  di  spesa   di   cui
          all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350  che  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  che  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato; 
              c)  quanto  a  319.357.893  euro  per  l'anno  2017,  a
          547.766.476 euro per l'anno 2018, a  533.798.604  euro  per
          l'anno  2019,  a  521.334.422  euro  per  l'anno  2020,   a
          522.107.411 euro per l'anno 2021, a  518.155.159  euro  per
          l'anno  2022,  a  518.921.096  euro  per  l'anno  2023,   a
          522.422.873 euro per l'anno 2024, a  526.288.935  euro  per
          l'anno 2025 e a  530.149.372  euro  a  decorrere  dall'anno
          2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
              d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a  1.576.400
          euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse  di
          cui all'articolo 1, comma  973,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208. 
              Omissis.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   37   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              1. - 11. Omissis. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota   nella   misura   del   25   per    cento
          all'incentivazione  della  produttivita'  e  al  fabbisogno
          formativo  del  personale  amministrativo  della  giustizia
          amministrativa, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella  misura  del  75
          per cento alle spese di funzionamento  degli  uffici  della
          giustizia amministrativa. La  riassegnazione  prevista  dal
          comma 10, secondo periodo, e'  effettuata  al  netto  delle
          risorse utilizzate  per  le  assunzioni  del  personale  di
          magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
          9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
              12. Ai fini del comma 11, il Ministero della  giustizia
          comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro il  30  aprile
          di ogni anno, l'elenco degli  uffici  giudiziari  presso  i
          quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano  pendenti
          procedimenti civili in numero ridotto di almeno il  10  per
          cento  rispetto  all'anno  precedente.  Il  Presidente  del
          Consiglio di Stato comunica alla Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          risultati maggiormente  produttivi  nella  riduzione  delle
          pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati  nei
          programmi di gestione di cui al comma 1.  Relativamente  ai
          giudici tributari, l'incremento della quota  variabile  del
          compenso  di  cui  all'articolo  12,   comma   3-ter,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  e'
          altresi' subordinato, in caso di pronuncia su  una  istanza
          cautelare,  al  deposito  della  sentenza  di  merito   che
          definisce il ricorso entro novanta  giorni  dalla  data  di
          tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata  al
          primo periodo del presente comma e' ridotta al  cinque  per
          cento. 
              13. Il Ministro della Giustizia, sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura,  e  l'organo  di  autogoverno
          della magistratura tributaria provvedono al  riparto  delle
          somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che
          hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato
          di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al  comma
          11  e  tenuto  anche  conto  delle   dimensioni   e   della
          produttivita'  di  ciascun  ufficio.  Il   Presidente   del
          Consiglio di Stato, sentito l'organo di  autogoverno  della
          magistratura  amministrativa,  provvede  al  riparto  delle
          risorse di  cui  al  comma  11-bis  tra  gli  uffici  della
          giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita'
          e delle dimensioni di ciascun ufficio. 
              Omissis.".