Art. 6 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono validamente  effettuate  nell'ultimo  domicilio  comunicato  dal
richiedente ai sensi del comma 2 e  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o
la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3-bis.  Salvo  quanto  previsto  ai  commi  3-ter  e  3-quater,  le
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per  il
riconoscimento della protezione internazionale  all'ultimo  domicilio
comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione
territoriale a mezzo del servizio  postale  secondo  le  disposizioni
della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.  In
caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o  comunicato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene
alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui  risulta
l'impossibilita' della notificazione. 
  3-ter. Quando il richiedente e' accolto o trattenuto nei  centri  o
nelle  strutture  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e  i  provvedimenti  del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono notificati, in forma di documento informatico  sottoscritto  con
firma digitale o di copia  informatica  per  immagine  del  documento
cartaceo, mediante posta elettronica  certificata  all'indirizzo  del
responsabile del centro o  della  struttura,  il  quale  ne  cura  la
consegna   al   destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.
Dell'avvenuta  notificazione  il  responsabile  del  centro  o  della
struttura da' immediata comunicazione alla  Commissione  territoriale
mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  contenente  la
data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti
di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la  consegna
di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilita'
dello stesso, il responsabile del centro o  della  struttura  ne  da'
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante  posta
elettronica certificata. La notificazione  si  intende  eseguita  nel
momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata  di  cui
al periodo precedente diviene  disponibile  nella  casella  di  posta
elettronica certificata della Commissione territoriale. 
  3-quater. Le notificazioni  degli  atti  e  dei  provvedimenti  del
procedimento possono altresi' eseguirsi, a  mezzo  posta  elettronica
certificata, all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  tal
fine  indicato  dal  richiedente.  L'atto  o  il   provvedimento   e'
notificato nelle forme del  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando
il messaggio di posta elettronica certificata non e' consegnabile per
causa  imputabile  al  destinatario,  la  comunicazione  si   intende
eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica  della
Commissione territoriale  diviene  disponibile  l'avviso  di  mancata
consegna a norma dell'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  3-quinquies. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi dei commi
3-bis, secondo periodo, 3-ter,  quarto  periodo,  e  3-quater,  terzo
periodo,  copia  dell'atto  notificato   e'   reso   disponibile   al
richiedente presso la Commissione territoriale. 
  3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo,  il  richiedente  e'
informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di
domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso  modo  si  procede
quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni  ad
un  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata.   Al   momento
dell'ingresso nei centri o nelle strutture  di  cui  all'articolo  5,
comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  il
richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o  della
struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o
la struttura e che, in caso di  allontanamento  ingiustificato  o  di
sottrazione alla misura del trattenimento, le  notificazioni  saranno
eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 
  3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di  notificazione  di
cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della  struttura  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1.  Il  colloquio  e'
videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana
con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento  vocale.  Della
trascrizione del colloquio e' data  lettura  al  richiedente  in  una
lingua a  lui  comprensibile  e  in  ogni  caso  tramite  interprete.
L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio,  verifica  la
correttezza della trascrizione ed apporta le  correzioni  necessarie,
tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla
sussistenza di eventuali errori  di  trascrizione  o  di  traduzione,
delle quali e', in ogni caso,  dato  atto  in  calce  al  verbale  di
trascrizione. 
  2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal  presidente  o
dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il
colloquio e dall'interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali
osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. 
  3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e
del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni,
in un apposito archivio informatico del Ministero  dell'interno,  con
modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita'  e
la certezza temporale del momento in cui sono stati formati. 
  4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in  lingua
italiana. 
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della
Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di
trascrizione  sono  resi  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e'
consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione. 
  6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire
la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l'identita'   e   le
dichiarazioni dei richiedenti. 
  7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per  motivi
tecnici,  dell'audizione  e'   redatto   verbale   sottoscritto   dal
richiedente e si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
del presente articolo. Del motivo  per  cui  il  colloquio  non  puo'
essere videoregistrato e'  dato  atto  nel  verbale.  Il  rifiuto  di
sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le  motivazioni  di  tale
rifiuto sono registrati  nel  verbale  stesso  e  non  ostano  a  che
l'autorita' decidente adotti una decisione. 
  8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa
tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,   con   decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. Il provvedimento e'  adottato  sentito,  limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la protezione dei dati personali.»; 
  d)  all'articolo  32,  comma  4,  le  parole:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150» sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»; 
  e) all'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni  degli
atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione
della protezione internazionale con le modalita' di cui  all'articolo
11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo
delle forze di polizia.»; 
    f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo
1°  settembre  2011,  n.  150»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 35-bis»; 
  2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma  9-bis,  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»; 
    g) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale). - 1. Le controversie  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  35,  sono
regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei
confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
  a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato  adottato  un
provvedimento di trattenimento in un centro di  cui  all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile  la  domanda
di riconoscimento della protezione internazionale; 
  c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta  infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
  d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti  di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 
  4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo'   essere
sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte,
ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il
quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato
e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui  al
comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro
i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora
siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e'
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3
quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  5. La proposizione del ricorso o dell'istanza  cautelare  ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo
29, comma 1, lettera b). 
  6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato
l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o
revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale
per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico
ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a
norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione
sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della
Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica,  in  quanto
compatibile,  l'articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di
procedura civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  8. La Commissione che ha adottato  l'atto  impugnato  e'  tenuta  a
rendere  disponibili  con  le  modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni  dalla  notificazione
del  ricorso,  copia  della  domanda  di  protezione   internazionale
presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1,
del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma
del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' dell'intera documentazione
comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al  Capo
III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti  di
cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata. 
  9. Il procedimento e' trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la
decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna
costantemente  e  rende  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  con
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E'  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti
esclusivamente quando il giudice: 
  a) visionata la videoregistrazione  di  cui  al  comma  8,  ritiene
necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
  b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
  c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione
di mezzi di prova. 
  11. L'udienza e' altresi' disposta quando la videoregistrazione non
e' resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda  su  elementi  non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. 
  12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i  venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo
periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e'  rigettato.
La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e'
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso  per
cassazione deve essere apposta in calce  o  a  margine  del  medesimo
ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della  proposizione
del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata,  a  pena  di
inammissibilita', nelle forme di cui al presente periodo. In caso  di
rigetto, la Corte di cassazione decide  sull'impugnazione  entro  sei
mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati  motivi,  il
giudice che ha pronunciato il  decreto  impugnato  puo'  disporre  la
sospensione degli  effetti  del  predetto  decreto,  con  conseguente
ripristino, in caso di  sospensione  di  decreto  di  rigetto,  della
sospensione   dell'efficacia   esecutiva   della   decisione    della
Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e'  disposta
su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro  cinque  giorni  dalla
proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La   controparte   puo'
depositare una propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.
Il giudice decide entro i successivi cinque giorni  con  decreto  non
impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con  decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente
infondate ai fini di cui  all'articolo  74,  comma  2,  del  predetto
decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento
con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei  sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Resta salva la  facolta'  del  ricorrente  che
risieda all'estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il  deposito
con modalita'  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile
urgenza.».