Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.