Art. 6 
 
Violazione delle norme sulle  buone  pratiche  di  fabbricazione  dei
materiali e degli  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
     prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 
 
  1.  Per  consentire  la  effettuazione   di   controlli   ufficiali
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati  a
venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita' sanitaria
territorialmente  competente  gli  stabilimenti   che   eseguono   le
attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006,  ad  eccezione  degli
stabilimenti  in  cui  si  svolge   esclusivamente   l'attivita'   di
distribuzione al consumatore finale. 
  2. Nel caso in  cui  l'attivita'  posta  in  essere  dall'operatore
economico sia soggetta a registrazione o a  riconoscimento  ai  sensi
dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  la  comunicazione  di
cui al comma 1 e' riportata nella medesima segnalazione. 
  3.  Gli   operatori   economici   che   gia'   operano   provvedono
all'adempimento di cui  ai  commi  1  e  2  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti
ai commi  1,  2  e  3  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 
  5.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4,
lettera a), e dell'articolo 5, del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006,
omette  di  istituire,  attuare  e  far  rispettare  un  sistema   di
assicurazione della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 
  6. L'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo  6  del
regolamento (CE) n. 2023/2006,  non  istituisce  o  non  mantiene  un
efficace  sistema  di  controllo  della  qualita'  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 30.000. 
  7. L'operatore economico che, in violazione delle  disposizioni  di
cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non  elabora  e
non conserva un'adeguata documentazione su  supporto  cartaceo  o  in
formato elettronico riguardante le specifiche, le  formulazioni  e  i
processi di fabbricazione, nonche' relativa alle registrazioni  delle
varie operazioni di fabbricazione  e  ai  risultati  del  sistema  di
controllo della qualita', che siano pertinenti per la  conformita'  e
la  sicurezza  di  materiali  e  oggetti  finiti,  o  non   mette   a
disposizione delle autorita' competenti, qualora  lo  richiedono,  la
predetta documentazione, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000. 
  8.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4,
lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le  norme
specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato
del medesimo regolamento, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          882/2004 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          2023/2006 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato
          in  vigore  il  20  maggio  2004.  Il  testo  del  presente
          regolamento  e'  stato  cosi'  sostituito  in   base   alla
          rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno  2004,  n.  L
          226. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche  in
          materia di igiene per gli alimenti di  origine  animale  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato
          in  vigore  il  20  maggio  2004.  Il  testo  del  presente
          regolamento  e'  stato  cosi'  sostituito  in   base   alla
          rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno  2004,  n.  L
          226.