(Statuto-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                        Consiglio scientifico 
 
  1. Il Consiglio scientifico e' composto dal  Presidente  dell'Ente,
che  lo  presiede,  e  da  dodici  esperti  di  riconosciuta  fama  e
competenza negli ambiti  di  ricerca  di  ciascun  Centro  del  CREA,
nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei  Centri
di ricerca nell'ambito  dei  ricercatori  e  tecnologi  dell'Ente.  I
restanti membri sono scelti dal Ministro tra  scienziati  italiani  e
stranieri  di  alta  qualificazione  a  livello  internazionale,  con
professionalita' ed esperienza nei settori di competenza del CREA. 
  2. Le modalita' ed i tempi di nomina dei  componenti  interni  sono
stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento. 
  3. Alle sedute del Consiglio scientifico  partecipa,  con  funzioni
consultive, il Direttore generale. 
  4. Il Consiglio scientifico  e'  l'organo  di  coordinamento  e  di
indirizzo  scientifico  del  CREA.  Tale  organo  elabora  il   Piano
triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto. 
  5.  Il  Consiglio  scientifico  esprime  pareri  in   ordine   alla
riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi  di
ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei  centri  e
dei ricercatori e tecnologi. 
  6.  Il  Consiglio  scientifico  dura  in  carica  quattro  anni;  i
componenti possono essere rinnovati una sola volta. I  compensi  sono
determinati  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze.