Art. 6 Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»; b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11. (Sanzioni). - 1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo. 2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. 4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».