Art. 6 
 
 
                         Indagini familiari 
 
  1.  All'articolo  19,  comma  7,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo  le  parole:  «Il  Ministero
dell'interno» sono inserite le  seguenti:  «,  sentiti  il  Ministero
della  giustizia  e  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale,». 
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «7-bis.  Nei  cinque  giorni  successivi  al   colloquio   di   cui
all'articolo 19-bis, comma 1, se  non  sussiste  un  rischio  per  il
minore straniero non accompagnato o  per  i  suoi  familiari,  previo
consenso informato dello stesso  minore  ed  esclusivamente  nel  suo
superiore  interesse,  l'esercente  la  responsabilita'  genitoriale,
anche in via temporanea, invia una relazione all'ente  convenzionato,
che avvia immediatamente le indagini. 
  7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7  e'  trasmesso
al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente
il minore, l'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  nonche'  il
personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo
19-bis, comma 1. 
  7-quater. Qualora siano individuati familiari  idonei  a  prendersi
cura del minore  straniero  non  accompagnato,  tale  soluzione  deve
essere preferita al collocamento in comunita'». 
  3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta
di permesso di  soggiorno  o  di  protezione  internazionale  possono
essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  testo  del  comma  7  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo18 agosto 2015, n. 142,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «(Omissis). 
              7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
          e'   tempestivamente   avviata    ogni    iniziativa    per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno, sentiti il Ministero  della  giustizia  e  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  stipula  convenzioni,  sulla  base   delle
          risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  e
          i servizi dell'asilo,  con  organizzazioni  internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari.». 
              - Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
          n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.