Art. 6 
 
              Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia 
 
  1. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica: 
    a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento  dell'orario
complessivo  del  biennio,  nonche'   dell'orario   complessivo   del
triennio, per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  apprendimento
relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di  studio  e  per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte  le  studentesse  e
tutti gli studenti, con particolare  riferimento  alle  attivita'  di
laboratorio, sulla base dei  criteri  generali  e  delle  indicazioni
contenuti  nel  Profilo   educativo,   culturale   e   professionale,
nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma
5, della legge n. 107 del 2015; 
    b) utilizzare gli spazi di flessibilita',  in  coerenza  con  gli
indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui  all'articolo  3,
entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il  terzo,
quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    c)  sviluppare  le  attivita'  e  i  progetti   di   orientamento
scolastico, nonche' di inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  anche
attraverso l'apprendistato formativo  di  primo  livello  di  cui  al
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e
delle  professioni,  in  possesso  di  una  specifica  e  documentata
esperienza  professionale  maturata   nell'ambito   delle   attivita'
economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in  possesso  di
competenze  specialistiche  non  presenti  nell'Istituto,   ai   fini
dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto  dei  vincoli
di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti
da  soggetti  pubblici  e  privati.  A   riguardo,   le   istituzioni
scolastiche  provvedono  nel  limite  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente; 
    e) attivare partenariati  territoriali  per  il  miglioramento  e
l'ampliamento  dell'offerta  formativa,  per  il  potenziamento   dei
laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli  stessi,  per
la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese  le  esperienze
di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto  dei  vincoli  di
bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da
soggetti pubblici e privati; 
    f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia  didattica,
organizzativa e di ricerca, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni  funzionali  del
collegio  dei  docenti,  per  il  sostegno  alla  didattica  e   alla
progettazione formativa; 
    g) dotarsi, nell'esercizio della propria  autonomia  didattica  e
organizzativa, di un  comitato  tecnico-scientifico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  composto  da  docenti  e  da
esperti del mondo del  lavoro,  delle  professioni  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta  per
l'organizzazione delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo  e
l'utilizzazione  degli  spazi  di  autonomia  e   flessibilita'.   Ai
componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza o altre utilita' comunque denominate. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.
          107, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Per il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  si
          veda nelle note alle premesse.