Art. 6 
 
                          Servizi di mensa 
 
  1. Fermo restando quanto disposto, in  relazione  al  tempo  pieno,
dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario,  alle  alunne  e
agli  alunni  delle  scuole  pubbliche  dell'infanzia,   primarie   e
secondarie di primo  grado  sono  erogati,  nelle  modalita'  di  cui
all'articolo 3,  servizi  di  mensa,  attivabili  a  richiesta  degli
interessati. 
  2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono  essere  assicurati
nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o  maggiori  oneri
per gli enti pubblici interessati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  130,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
              «Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 2.  Le
          attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge  24
          settembre 1971, n. 820, potranno proseguire  alle  seguenti
          condizioni: a) che esistano le strutture necessarie  e  che
          siano   effettivamente   funzionanti;   b)   che   l'orario
          settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa",  sia  stabilito
          in quaranta ore;  c)  che  la  programmazione  didattica  e
          l'articolazione  delle  discipline  siano   uniformate   ai
          programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda
          la suddivisione dei docenti per  ambiti  disciplinari  come
          previsto dall'art. 128».