Art. 6 
 
                     Scuole paritarie all'estero 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione  internazionale   e   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca puo' essere riconosciuta la  parita'
scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano
requisiti analoghi a quelli previsti  per  le  scuole  paritarie  nel
territorio nazionale. 
  2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. 
  3.   Ciascuna   scuola   paritaria   individua   un    coordinatore
dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico
assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza,  con
il capo dell'ufficio consolare. 
  4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto  ed  alloggio
del personale di cui all'articolo 24, comma 2,  e  alla  sostituzione
del personale di cui al capo III temporaneamente assente.