Art. 6 Scuole paritarie all'estero 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale. 2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. 3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare. 4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.