Art. 6 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       22 giugno 2007, n. 109 
 
  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per: 
  a) amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione
dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di  vigilanza  di
settore, per tali intendendosi le amministrazioni,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al
rilascio di  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  o  altri  titoli
abilitativi  comunque  denominati  e  gli  organismi  preposti   alla
vigilanza  sul  possesso  dei   requisiti   di   professionalita'   e
onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore; 
  b) congelamento di fondi: il divieto,  in  virtu'  dei  regolamenti
comunitari  e   della   normativa   nazionale,   di   movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o  di  accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la  collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la  destinazione  o  qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la  gestione
di portafoglio; 
  c) congelamento di risorse economiche: il divieto,  in  virtu'  dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,  beni  o
servizi,  utilizzo  delle  risorse  economiche,  compresi,  a  titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
costituzione di diritti reali di garanzia; 
  d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attivita'  diretta,  con
ogni  mezzo,  alla  fornitura,   alla   raccolta,   alla   provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o  all'erogazione  di
fondi e risorse economiche, in qualunque modo  realizzata,  destinati
ad essere, direttamente  o  indirettamente,  in  tutto  o  in  parte,
utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita'  di
terrorismo,  secondo  quanto  previsto  dalle  leggi   penali,   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette; 
  e) finanziamento dei programmi  di  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi  e  risorse
economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale,  direttamente
o indirettamente, a  sostenere  o  favorire  tutte  quelle  attivita'
legate all'ideazione  o  alla  realizzazione  di  programmi  volti  a
sviluppare  strumenti  bellici  di  natura  nucleare  o   chimica   o
batteriologica; 
  f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura,
possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a
titolo meramente esemplificativo: 
  1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le  cambiali,  gli
ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 
  2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi  sui
conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 
  3) i titoli negoziabili a livello pubblico e  privato  nonche'  gli
strumenti finanziari come definiti  nell'articolo  1,  comma  2,  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  4) gli interessi, i dividendi o  altri  redditi  ed  incrementi  di
valore generati dalle attivita'; 
  5)  il  credito,  il  diritto  di  compensazione,  le  garanzie  di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 
  6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli  altri  titoli
rappresentativi di merci; 
  7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse
finanziarie; 
  8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 
  9)  le  polizze  assicurative  concernenti  i  rami  vita  di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private; 
  g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni; 
  h) regolamenti comunitari: i  regolamenti  (CE)  n.  2580/2001  del
Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del  27
maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati  ai
sensi  degli  articoli  75  e  215  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine  di  prevenire,  contrastare  e
reprimere  il   fenomeno   del   terrorismo   internazionale,   della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e  l'attivita'  dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
  i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali  o
immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli  accessori,
le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma  che  possono  essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute  o
controllate,  anche  parzialmente,  direttamente  o   indirettamente,
ovvero per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,  da  parte  di
soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche  o  giuridiche
che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi; 
  l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i
gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla
base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale; 
  m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Finalita' e ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
decreto detta misure per prevenire l'uso del  sistema  finanziario  a
scopo di finanziamento  del  terrorismo  e  del  finanziamento  della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e  per  attuare  il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche  per  il  contrasto
del   finanziamento   del   terrorismo,   del   finanziamento   della
proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e  la
sicurezza internazionale disposte  in  base  alle  risoluzioni  delle
Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione  europea  e  a  livello
nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il presente decreto non  si  applica  alle  sanzioni  di  natura
commerciale nei  confronti  di  Paesi  terzi,  incluso  l'embargo  di
armi.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1.  In  ottemperanza
agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella  strategia  di
contrasto al finanziamento del  terrorismo,  al  finanziamento  della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita'  di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
fine di dare attuazione alle misure di  congelamento  disposte  dalle
Nazioni  unite,  dall'Unione  europea  e  a  livello  nazionale,   e'
istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato:
"Comitato". 
  2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi  supplenti
ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro. 
  3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base   delle   designazioni
effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal  Ministro
della  giustizia,  dal  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, dal Ministro dello  sviluppo  economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
e di interesse collettivo, dall'Unita' di  informazione  finanziaria.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente  in  servizio  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale  della  Guardia
di finanza, un appartenente al  ruolo  dirigenziale  o  ufficiale  di
grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16  della
legge 1° aprile  1981,  n.  121,  in  servizio  presso  la  Direzione
investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei  carabinieri,  un
dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  un  magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai  fini  dello
svolgimento dei compiti riguardanti  il  congelamento  delle  risorse
economiche,  il  Comitato   e'   integrato   da   un   rappresentante
dell'Agenzia del demanio. 
  4. In caso  di  assenza  del  Direttore  generale  del  tesoro,  il
Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio presso il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo. Nei casi di assenza degli  altri  membri,  sono  ammessi  a
partecipare al Comitato i rispettivi supplenti. 
  5. Il presidente del Comitato invita a  partecipare  alle  riunioni
del Comitato medesimo, rappresentanti di altri  enti  o  istituzioni,
inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza
secondo le materie all'ordine del giorno e, ove  sia  necessario  per
acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private  di
categoria. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  partecipano  al
Comitato senza diritto di voto. 
  6. Il Comitato adotta  ogni  atto  necessario  per  la  corretta  e
tempestiva attuazione delle misure  di  congelamento  disposte  dalle
Nazioni unite, dall'Unione europea e  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ai sensi della vigente normativa. 
  7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo  stesso,  in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio,
le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  il  Comitato
puo' richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati,  tenuto
conto delle rispettive attribuzioni e,  con  propria  delibera,  puo'
altresi' individuare ulteriori dati ed informazioni che le  pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il  Comitato  chiede,
altresi', all'Agenzia del  demanio  ogni  informazione  necessaria  o
utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai  sensi  dell'articolo  12
del presente decreto. 
  8.  Il  Comitato  e'   legittimato   a   richiedere   all'autorita'
giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al  perseguimento  delle
finalita'  di  cui  al  presente  decreto.  L'autorita'   giudiziaria
trasmette al Comitato le predette informazioni. 
  9. Il presidente del Comitato trasmette  dati  ed  informazioni  al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori  dei
Servizi  di  informazione   per   la   sicurezza,   anche   ai   fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
124. 
  10. Le informazioni  in  possesso  del  Comitato  sono  coperte  da
segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6,  comma
1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
  11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli  organismi  che
svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire  al
necessario coordinamento internazionale, anche in deroga  al  segreto
d'ufficio. 
  12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato  sono  disciplinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di
documenti, formati o comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi.
Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi
al Comitato e' di centoventi giorni. 
  13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita', o rimborso spese.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4  (Misure  per  dare  diretta  attuazione  alle  risoluzioni
adottate dal Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite  per  il
contrasto del finanziamento del terrorismo e  del  finanziamento  dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e  nei
confronti dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale). - 1.  Al  fine  di  dare  esecuzione  alle
misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite  dalle
risoluzioni adottate ai sensi del  Capitolo  VII  della  Carta  delle
Nazioni Unite dal Consiglio di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite  per
contrastare  e  reprimere  il  finanziamento   del   terrorismo,   il
finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa
e l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni
dell'Unione   europea   e   fatte   salve   le   iniziative   assunte
dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, su proposta del Comitato di  sicurezza  finanziaria,
dispone, con proprio decreto,  il  congelamento  dei  fondi  e  delle
risorse economiche detenuti, anche per interposta  persona  fisica  o
giuridica,  da  persone  fisiche,  giuridiche,  gruppi   o   entita',
designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle  medesime
risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o  da  un
suo Comitato. Con il medesimo decreto sono  individuate,  sulla  base
delle disposizioni contenute  nelle  risoluzioni,  le  esenzioni  dal
congelamento. 
  2.  Il  decreto  di  cui  al  presente  articolo,   salva   diversa
indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale  ed
e' rinnovabile nelle medesime forme e modalita'.  In  ogni  caso,  il
decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui  al
comma 1.»; 
    e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali).  -  1.  Nelle  more
dell'adozione  dei  provvedimenti  di  designazione  disposti   dalle
Nazioni  unite,  e  nel  rispetto  degli   obblighi   sanciti   dalla
Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite, e delle specifiche  misure  restrittive  disposte  dall'Unione
europea nonche' delle iniziative assunte  dall'autorita'  giudiziaria
in sede  penale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di
sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne  permangano
le condizioni, il congelamento dei fondi e delle  risorse  economiche
detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone
fisiche, giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano
di porre in essere  una  o  piu'  delle  condotte  con  finalita'  di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi  penali,  una  o  piu'
condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle
armi  di  distruzione  di  massa  ovvero  una  o  piu'  condotte  che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 
  2.  Quando  la  richiesta  di  congelamento  e'  indirizzata   alle
Autorita' italiane da un altro Stato ai sensi  della  Risoluzione  n.
1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato
da' notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale
adozione di misure di congelamento adottate con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia  fin  dalla  data
della sua adozione, e' pubblicato senza ritardo su  apposita  sezione
del sito web del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
autorita' di  vigilanza  di  settore,  in  ragione  delle  rispettive
attribuzioni. Del  suddetto  decreto  verra'  data  notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Art. 4-ter (Proposte di designazione di individui  o  entita'  alle
Nazioni Unite e all'Unione europea). - 1. Il Comitato puo'  formulare
alle  competenti  autorita'  internazionali  delle  Nazioni  unite  e
dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o  entita'
da inserire nelle  relative  liste,  sulla  base  delle  informazioni
fornite da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti
acquisite. 
  2. Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  internazionale,  il
Comitato puo' altresi' condividere la proposta  di  designazione  con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi. 
  3. Il Comitato trasmette la proposta motivata  di  inserimento  dei
soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   ai
competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea. 
  4. Nei casi di  cui  al  presente  articolo,  il  Comitato  riceve,
tramite  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, comunicazione della decisione  di  inserimento  nelle
liste internazionali e comunitarie delle entita'  e  degli  individui
cittadini o residenti in Italia e ne da' loro  comunicazione  secondo
quanto disposto dall'articolo 4-quater. 
  Art. 4-quater (Procedimento di designazione). - 1. Il Comitato,  al
fine della presentazione della proposta di inserimento  dei  soggetti
nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto: 
  a)  dell'esistenza  di  elementi  di  fatto   che   indichino   una
partecipazione attiva, o di  supporto,  di  individui  o  entita'  ad
attivita' terroristiche; 
  b) dell'esistenza di un procedimento penale o di  provvedimenti  di
natura giurisdizionale a carico del designando; 
  c)  della  idoneita'  degli  elementi   informativi   raccolti   ad
assicurare,  secondo   criteri   di   ragionevolezza,   la   corretta
identificazione  dei  soggetti  indicati,  al  fine  di  evitare   il
possibile  coinvolgimento  di  soggetti   diversi   con   generalita'
identiche o simili; 
  d) di eventuali relazioni tra i  soggetti  di  cui  si  propone  il
congelamento ed individui o entita' gia' inseriti nelle liste; 
  e) dell'adozione, nei confronti dello  stesso  soggetto,  di  altre
misure sanzionatorie previste in ottemperanza  alle  risoluzioni  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo  VII
della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione
europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo
e l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale; 
  f) di ogni informazione rilevante in suo possesso. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  le  forze  di
polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al
Comitato, con l'indicazione: 
  a) dei fatti accertati ed  i  riscontri  emersi  nell'attivita'  di
indagine; 
  b) del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio  a
carico di ciascun indagato; 
  c)  delle  fonti  e  tecniche   di   finanziamento   dell'attivita'
terroristica; 
  d)  degli  elementi  utili  per  la  corretta  identificazione  dei
soggetti segnalati; 
  e) di ogni altro elemento indiziario  o  probatorio  che  ritengano
opportuno. 
  3. Alla proposta di cui  al  comma  2  sono  allegati  copia  degli
eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa,  anche
in lingua inglese, corredata, nei casi  di  cui  all'articolo  4-ter,
dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di
designazione. Alla proposta sono, altresi', allegate  le  schede  dei
soggetti di cui  si  chiede  l'inserimento  nelle  liste  di  cui  al
presente decreto, contenenti: 
  a) le generalita'; 
  b) i rapporti di parentela; 
  c) il luogo di residenza e di domicilio; 
  d) i precedenti penali e di polizia. 
  4.  Il  Comitato  puo'   richiedere   alla   Guardia   di   finanza
l'acquisizione  dei  precedenti   fiscali   e   lo   sviluppo   degli
accertamenti  riguardanti  la  posizione  economica,  finanziaria   e
patrimoniale dei soggetti in via di designazione. 
  Art. 4-quinquies (Notifica di avvenuta  iscrizione  nelle  liste  e
aggiornamenti). - 1. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale  di
polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati,
con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti  del  codice  di
procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e  48  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni,
l'avvenuto  inserimento  dei  nominativi  nelle  liste  di  cui  agli
articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi: 
  a) la parte  pubblica  dei  motivi  che  sono  a  fondamento  della
decisione di inserimento; 
  b) le misure di congelamento loro imposte; 
  c) gli effetti delle misure di congelamento e le  sanzioni  per  la
loro inosservanza; 
  d) i casi in cui  e'  possibile  chiedere  la  cancellazione  dalle
liste; 
  e) l'autorita', nazionale ed internazionale, competente a  ricevere
la richiesta di cancellazione; 
  f) i presupposti e le modalita' per richiedere l'autorizzazione  in
deroga; 
  g)  le  autorita',  nazionali,   comunitarie   ed   internazionali,
competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati. 
  2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte  le  Amministrazioni
rappresentate in seno al  Comitato  medesimo  l'avvenuto  inserimento
nelle liste del nominativo di individui o entita'. 
  3. L'UIF  cura  la  diffusione  dell'inserimento  nelle  liste  dei
soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia  presso
i collegi e gli ordini professionali. 
  4. Al fine  di  assicurare  l'aggiornamento  delle  informazioni  e
verificare la  permanenza  delle  condizioni  che  hanno  determinato
l'inserimento nelle liste, il Comitato  riesamina  periodicamente  la
posizione  dei  soggetti   inseriti   nelle   liste   internazionali,
comunitarie  e  nazionali,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dagli
organismi  internazionali,  dall'Unione  europea   e   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Art. 4-sexies (Procedura di cancellazione dalle liste).  -  1.  Nei
casi di  cui  agli  articoli  4  e  4-ter  il  Comitato,  di  propria
iniziativa o su richiesta motivata del  soggetto  interessato  ovvero
nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula  al
Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio  dell'Unione
europea  proposte  di  cancellazione  dalle  liste  internazionali  e
comunitarie di individui o entita',  per  il  tramite  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter,
prima di presentare la proposta, il Comitato  ne  da'  comunicazione,
per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, allo Stato designante. 
  3. Nei casi di cui all'articolo  4-bis,  il  Comitato,  di  propria
iniziativa o su richiesta motivata del soggetto  interessato  formula
al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di  cancellazione
dalle liste nazionali di individui ed entita'. 
  4. Al fine della presentazione delle proposte di  cancellazione  di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,  il  Comitato  tiene  conto
dell'esito  dell'eventuale  procedimento  penale  e  di  ogni   altro
elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale
in qualsiasi attivita' che abbia finalita' di terrorismo, di sviluppo
dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa  e
di minaccia della pace e della sicurezza internazionale. 
  5.  Il  Comitato,  avvalendosi  del  Nucleo  speciale  di   polizia
valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con  le
modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione dei
nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso
di cancellazione dalle  liste,  il  Comitato  si  avvale  del  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di  finanza  al  fine  di
informare  l'Agenzia  del  demanio  per  gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 12, comma 12, del presente decreto. 
  6. La UIF cura la diffusione della cancellazione  dalle  liste  dei
soggetti sia presso gli intermediari  sia  presso  i  collegi  e  gli
ordini professionali. 
  Art. 4-septies (Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e
delle risorse economiche). -  1.  Il  Comitato,  tenuto  conto  delle
modalita'  e  delle  necessita'  specificamente   individuate   dalla
normativa europea ed  internazionale  di  riferimento,  individua  le
modalita' operative  di  autorizzazione  all'esenzione.  Il  Comitato
indica altresi' la  documentazione  che  l'interessato  e'  tenuto  a
produrre a corredo dell'istanza di esenzione. 
  2.  Il  Comitato,  avvalendosi  del  Nucleo  speciale  di   polizia
valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con  le
modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo. 
  3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo  speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza al  fine  di  informare
l'Agenzia del demanio per gli adempimenti  di  cui  all'articolo  12,
comma 12 del presente decreto. 
  4. La UIF cura la diffusione del  provvedimento  di  esenzione  sia
presso  gli  intermediari  sia  presso  i  collegi   e   gli   ordini
professionali.»; 
    f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Effetti  del  congelamento  di  fondi   e   di   risorse
economiche). - 1. I  fondi  sottoposti  a  congelamento  non  possono
costituire oggetto di alcun atto  di  trasferimento,  disposizione  o
utilizzo. 
  2. Le risorse economiche  sottoposte  a  congelamento  non  possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al
fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o  servizi,  utilizzo,
fatte salve le attribuzioni  conferite  all'Agenzia  del  demanio  ai
sensi dell'articolo 12. 
  3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a  loro
vantaggio. 
  5.  E'  vietata  la  partecipazione  consapevole  e  deliberata  ad
attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto,  di
aggirare le misure di congelamento. 
  6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore  dei
regolamenti comunitari ovvero dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
  7.  Il  congelamento  non  pregiudica  gli  effetti  di   eventuali
provvedimenti  di  sequestro  o  confisca,  adottati  nell'ambito  di
procedimenti penali o amministrativi, aventi ad  oggetto  i  medesimi
fondi o le stesse risorse economiche. 
  8.  Il  congelamento  dei  fondi  e  delle  risorse  economiche   o
l'omissione o il rifiuto  della  prestazione  di  servizi  finanziari
ritenuti in buona fede conformi al presente  decreto  non  comportano
alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il
gruppo o l'entita' che  lo  applica,  ne'  per  i  suoi  direttori  o
dipendenti, a meno che si  dimostri  che  il  congelamento  e'  stato
determinato da negligenza.»; 
    g)  all'articolo  6,  la  numerazione  e  la  rubricazione:   «6.
Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la  tenuta  dei
pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: 
  «Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che  curano  la
tenuta dei pubblici registri)»; 
    h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti  obbligati  ai
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e  successive
modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi  del
presente decreto, indicando i soggetti coinvolti,  l'ammontare  e  la
natura dei fondi o delle  risorse  economiche.  La  comunicazione  e'
effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dei
regolamenti   comunitari,    delle    decisioni    degli    organismi
internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e  dei
decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero,  se  successiva,  dalla
data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF
i  dati  relativi  a  operazioni  o  rapporti,  nonche'  ogni   altra
informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a
quelli in via di designazione, anche  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Comitato. 
  3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse  economiche,
le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.»; 
    i) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria per l'Italia). - 1. Le
attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni  vigenti  per  la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di  riciclaggio,
sono  esercitate  anche  per  il  contrasto  del  finanziamento   del
terrorismo e del finanziamento della  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione  delle
sanzioni  finanziarie  adottate  dall'Unione  europea  ovvero   dagli
organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli  4  e  4-ter,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  nei
casi di cui all'articolo 4-bis. 
  2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di  natura
finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle  risorse
economiche sottoposti a congelamento nonche'  la  circolazione  delle
liste dei soggetti designati e  delle  successive  modifiche,  previa
acquisizione   delle   informazioni   da   parte   degli    organismi
internazionali, anche per  il  tramite  del  Ministero  degli  affari
esteri.»; 
    l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  11  (Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria).  -   1.   Le
attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria  della  Guardia
di finanza previste dalle disposizioni  vigenti  per  la  prevenzione
dell'uso  del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  sono
esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo  e
del finanziamento  della  proliferazione  e  per  l'attuazione  delle
sanzioni  finanziarie  adottate  dall'Unione  europea,  ovvero  dagli
organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli  4  e  4-ter,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  nei
casi di cui all'articolo 4-bis. 
  2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
provvede a redigere, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una  relazione  dettagliata
sulla tipologia, situazione  giuridica,  consistenza  patrimoniale  e
sullo stato di  utilizzazione  dei  beni  nonche'  sull'esistenza  di
contratti in corso, anche se non  registrati  o  non  trascritti.  La
relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del  demanio  e  alla
UIF. Il Comitato, valutata  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti
dalla disciplina internazionale, comunitaria e  nazionale,  autorizza
la Guardia  di  finanza  a  compiere  ogni  attivita'  necessaria  ad
assicurare  la  piena  e  tempestiva  attuazione  delle   misure   di
congelamento. Nel  caso  di  sussistenza  di  beni  immobili,  mobili
registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia  valutaria
della Guardia di finanza provvede a  trasmettere  un  estratto  della
relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti  uffici,  ai
fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri. 
  3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della  Guardia  di  finanza
da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli
articoli 137 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile  e  dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle  risorse
economiche e della loro successiva assunzione da  parte  dell'Agenzia
del demanio, specificando  altresi'  il  divieto  di  disporre  degli
stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione. 
  4. Fatte salve le disposizioni del codice  di  procedura  penale  e
delle altre leggi vigenti, la Guardia di  finanza,  nell'espletamento
degli  accertamenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  e  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al  presente  articolo,  si  avvalgono
delle facolta' e dei poteri di cui al decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, nonche' di quelli previsti  dalla  normativa  valutaria,
richiamati nella legge antiriciclaggio. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il
Nucleo speciale polizia valutaria puo'  delegare  gli  altri  reparti
della Guardia di finanza.»; 
    m) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle  disposizioni
in materia di  intermediazione  finanziaria,  l'Agenzia  del  demanio
provvede alla custodia, all'amministrazione ed  alla  gestione  delle
risorse  economiche  oggetto  di  congelamento.  Se,  nell'ambito  di
procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti  di
sequestro  o  confisca,  aventi  ad  oggetto  le   medesime   risorse
economiche, alla gestione provvede l'autorita'  che  ha  disposto  il
sequestro o la confisca. Resta salva la competenza  dell'Agenzia  del
demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai  sensi  dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva.
Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei  casi
in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati. 
  2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto  e  di
diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo  speciale  di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra
informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere,  direttamente
ovvero  tramite  l'amministratore,  tutti  gli  atti   di   ordinaria
amministrazione. Per gli atti  di  straordinaria  amministrazione  e'
necessario il parere favorevole del Comitato. 
  3.  L'Agenzia  del  demanio  nomina  e  revoca  i  custodi  e   gli
amministratori.  Gli  amministratori  sono  scelti   di   norma   tra
funzionari, di comprovata capacita' tecnica, appartenenti a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,  in  caso  di
aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di  avvocato
e dottore commercialista. In ogni caso non  possono  essere  nominati
amministratori di aziende o  imprese  sottoposte  a  congelamento  il
coniuge,  i  figli  o  coloro  che  nell'ultimo   quinquennio   hanno
convissuto con i soggetti designati. 
  4. L'amministratore nell'esercizio delle sue  funzioni  riveste  la
qualifica  di  pubblico   ufficiale   e   provvede   all'espletamento
dell'incarico secondo le direttive  dell'Agenzia  del  demanio.  Egli
fornisce i rendiconti ed il  conto  finale  della  sua  attivita'  ed
esprime,  se  richiesto,  la  propria  valutazione  in  ordine   alla
possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva. 
  5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio. 
  6.  Alla  copertura  dei  rischi   connessi   all'incarico   svolto
dall'amministratore, dal custode e  dal  personale  dell'Agenzia  del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione. 
  7. Nel caso di congelamento di aziende che  comportino  l'esercizio
di attivita' di impresa, il Comitato  esprime  parere  vincolante  in
ordine  alla  prosecuzione  della  relativa  attivita',  autorizzando
l'apertura di appositi conti correnti intestati  alla  procedura.  Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i
quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria. 
  8.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio  o
dall'amministratore mediante  prelevamento  dalle  somme  riscosse  a
qualunque  titolo.  Se  dalla  gestione   dei   beni   sottoposti   a
congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente  per  il  pagamento
delle spese, alle stesse si  provvede  mediante  prelievo  dai  fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15,  con  diritto  di  recupero  nei  confronti  del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,
da esercitarsi anche con le modalita' di cui  all'articolo  1,  comma
274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  9.  Il  compenso  dell'amministratore  e'  stabilito,  sentito   il
Comitato,  dall'Agenzia  del  demanio,  tenuto   conto   del   valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera  prestata,  delle
tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso  del  custode
e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del  demanio,  tenuto
conto dell'opera prestata, delle tariffe  professionali  o  locali  e
degli usi. Le somme per  il  pagamento  dei  suddetti  compensi  sono
inserite nel conto della  gestione;  qualora  le  disponibilita'  del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette
spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al
comma 8, senza diritto a recupero. 
  10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate  prima  della
redazione   del   conto   finale.   In    relazione    alla    durata
dell'amministrazione o della custodia e per  gli  altri  giustificati
motivi,    l'Agenzia    del    demanio    concede,    su    richiesta
dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti  sul
compenso finale. 
  11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al  Comitato  una
relazione  dettagliata  sullo  stato  dei  beni  e  sulle   attivita'
compiute. 
  12. In caso  di  cancellazione  dalle  liste  o  di  autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di  risorse  economiche,  il  Comitato
chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di  finanza
di darne comunicazione all'avente diritto con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile  e  dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e successive modificazioni. Con la medesima  comunicazione,  l'avente
diritto e' altresi' invitato a prendere  in  consegna  i  beni  entro
centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai commi 13  e
14. Il  Comitato  chiede  inoltre  al  suddetto  Nucleo  speciale  di
informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla  restituzione
delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo  speciale  polizia
valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta.  Nel  caso  di
beni  immobili,  mobili  registrati,  societa'  o  imprese,   analoga
comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei
pubblici registri della cancellazione del congelamento. 
  13. Dalla cessazione delle  misure  di  congelamento  e  fino  alla
consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle  risorse
economiche: 
  a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla  scadenza  del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12; 
  b) con oneri a carico  dell'avente  diritto,  successivamente  alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 12. 
  14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione  di  cui  al
comma 12 l'avente diritto non si  presenta  a  ricevere  la  consegna
delle risorse economiche di cui e' stata  disposta  la  restituzione,
l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i  beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. 
  15. I beni immobili e  i  beni  costituiti  in  azienda  ovvero  in
societa',  decorso  il  suddetto  termine  di  diciotto  mesi   dalla
comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio  dello
Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali,  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  16. Il provvedimento che dispone la  vendita  o  l'acquisizione  e'
comunicato all'avente diritto  ed  e'  trasmesso,  per  estratto,  ai
competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici  registri.
Le somme ricavate dalla  vendita  sono  depositate  dall'Agenzia  del
demanio su un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre  mesi  dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le  somme  ricavate
dalla vendita sono devolute all'erario. 
  17. Se le cose non  possono  essere  custodite  senza  pericolo  di
deterioramento o  senza  rilevante  dispendio,  previa  comunicazione
all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede  alla  vendita  in
ogni momento. 
  18. Nel caso in cui i  soggetti  designati  siano  sottoposti  alla
vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il  Comitato  di
sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  l'articolo  56  del  Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Il  comitato  di
sorveglianza  puo'  essere  composto  da  un  numero  di   componenti
inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il  periodo
del  congelamento  e  il  tempo  necessario   al   compimento   degli
adempimenti successivi alla cessazione degli  effetti  dello  stesso,
salvo che  la  Banca  d'Italia,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria, ne autorizzi la  chiusura  anticipata.  Resta  ferma  la
possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei
medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del presente  articolo,  intendendosi  comunque
esclusa ogni competenza dell'Agenzia del  demanio:  comma  2,  ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera
a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla
vigilanza di altre Autorita', secondo  la  rispettiva  disciplina  di
settore. 
  19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.»; 
    n) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art.  12-bis  (Gestione  dei  beni  non  finanziari   oggetto   di
congelamento). -  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  12,  in
materia  di  custodia,  amministrazione  e  gestione  delle   risorse
economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare,  in
relazione alla situazione di fatto, modalita' operative ulteriori per
attuare efficacemente  e,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della
finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.»; 
    o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). -  1.  Salvo  che  il  fatto
costituisca  reato,  la  violazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 5, commi 1,  2,  4  e  5  e'  punita  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  ad  25.000
euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da  5000  euro  a  500.000  euro  qualsiasi
violazione delle disposizioni restrittive  previste  dai  regolamenti
comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g),  del  presente
decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di
richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato
membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui
al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo
6 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  sussiste  anche  quando
l'autore della violazione non e' univocamente identificabile,  ovvero
quando lo stesso non  e'  piu'  perseguibile  ai  sensi  della  legge
medesima.»; 
    p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di violazioni  gravi
o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  indicate
dall'articolo 13, il decreto che irroga  le  sanzioni  e'  pubblicato
senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del  sito  web  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ovvero  delle  autorita'  di
vigilanza di settore,  in  ragione  delle  attribuzioni  e  delle  le
modalita' attuative di rispettiva pertinenza.  La  pubblicazione  per
estratto  reca  indicazione   delle   violazioni   accertate,   delle
disposizioni  violate,  dei  soggetti  sanzionati,   delle   sanzioni
rispettivamente  applicate  nonche',  nel  caso  in  cui  sia   adita
l'autorita'  giudiziaria,  dell'avvio   dell'azione   giudiziaria   e
dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul  sito
web per un periodo di cinque anni. 
  2. Ferma la  discrezionalita'  dell'amministrazione  procedente  in
ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura  rispetto
alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla  pubblicazione  nel
caso in cui essa  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento  di  un'indagine  in
corso. Qualora detti impedimenti  abbiano  carattere  temporaneo,  la
pubblicazione puo' essere differita al  momento  in  cui  essi  siano
venuti meno. 
  Art. 13-ter (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni).  -  1.
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  o  delle
misure  ulteriori  previste  nel   presente   titolo   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore,
per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni  circostanza
rilevante e, in particolare: 
  a)  il  valore  dell'operazione  effettuata  in  violazione   delle
disposizioni indicate dall'articolo 13; 
  b) la gravita' e durata della violazione; 
  c) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica; 
  d) la  capacita'  finanziaria  della  persona  fisica  o  giuridica
responsabile; 
  e) l'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite  evitate  per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; 
  f) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi  per  effetto  della
violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
  g) il livello di cooperazione con le autorita' competenti  prestato
dalla persona fisica o giuridica responsabile; 
  h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere  ridotte  fino
ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora  attivamente  con  le
competenti autorita' nel corso dell'accertamento. 
  3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero
plurime delle disposizioni indicate dall'articolo  13,  tenuto  conto
della rilevanza della  violazione  e  del  comportamento  tenuto  dal
soggetto  obbligato,  le  sanzioni  amministrative   pecuniarie   ivi
previste sono aumentate sino al triplo. 
  4. Chi, con piu' azioni  od  omissioni  esecutive  di  un  medesimo
disegno, commette, anche in  tempi  diversi,  piu'  violazioni  della
stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13,  soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave,  aumentata  sino
al triplo. 
  Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1. Le  autorita'  di
vigilanza di settore, le  amministrazioni  interessate,  la  UIF,  la
Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla  base  di  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni, e di cui al presente decreto,  accertano  e
contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13
del presente decreto. 
  2. La violazione e' contestata immediatamente al trasgressore ed al
soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione  pecuniaria.
Quando la contestazione immediata non e'  possibile,  il  verbale  di
contestazione e' notificato secondo quanto previsto dall'articolo  14
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  a  pena  di   estinzione
dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. 
  3. L'atto di contestazione di  cui  al  comma  2  e'  trasmesso  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento  delle  sue
funzioni istituzionali. 
  4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non
e' applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti
al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' chiedere di essere
sentiti secondo quanto  previsto  dall'articolo  18  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  6. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  determina,  con
decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge  il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo  quanto  previsto
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  adottato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze nel  termine  perentorio  di  due  anni
dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. 
  8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere  valutazioni  tecniche
di organi o enti  competenti,  che  provvedono  entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. 
  9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma  5,  o  in
caso di richiesta di valutazioni tecniche, di  cui  al  comma  8,  il
termine di cui al comma 7 e' prorogato di sessanta giorni. La mancata
emanazione del decreto nel  termine  indicato  al  comma  7  comporta
l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le
violazioni contestate. 
  10. I provvedimenti di  sequestro  eventualmente  adottati  perdono
efficacia nel caso in cui il decreto  di  cui  al  comma  6  non  sia
emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei  verbali
di contestazione. 
  11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori
emessi ai sensi del presente articolo. 
  12. Il Ministero notifica agli interessati il  decreto  di  cui  al
comma 6, secondo quanto previsto  dall'articolo  18  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, nonche' con le modalita' di cui agli  articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis,
45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  13. Ai procedimenti sanzionatori di cui  al  presente  articolo  si
applicano, salvo che  non  sia  diversamente  previsto  e  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.»; 
    q) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Strumenti  di  tutela).  -  1.  I  decreti  sanzionatori,
adottati ai  sensi  del  presente  decreto,  sono  assoggettati  alla
giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva,
il Tribunale  di  Roma.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di  cui  all'articolo  152-bis  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in
favore   dell'amministrazione,   affluiscono   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale. 
  2. Qualora nel corso dell'esame del  ricorso  si  evidenzi  che  la
decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per  i  quali
sussiste  il  segreto  dell'indagine  o  il  segreto  di  Stato,   il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello   stesso   non   possono   essere   comunicati    all'Autorita'
giurisdizionale. Qualora la sospensione si  protragga  per  un  tempo
superiore a due anni, l'Autorita'  giurisdizionale  puo'  fissare  un
termine entro il  quale  il  Comitato  e'  tenuto  a  produrre  nuovi
elementi per la decisione o a revocare  il  provvedimento  impugnato.
Decorso il predetto termine, l'Autorita' giurisdizionale decide  allo
stato degli atti.»; 
  r)  all'articolo  15,  la  numerazione  e  la  rubricazione:   «15.
Copertura Finanziaria»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Art.  15
(Copertura Finanziaria)»; 
  s)  all'articolo  16,  la  numerazione  e  la  rubricazione:   «16.
Disposizioni transitorie e finali» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)». 
 
          Note all'art. 6: 
               Il testo degli articoli 6, 15 e 16 del citato  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109, modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
              "ART. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che
          curano la tenuta dei pubblici registri) 
              1. Le amministrazioni dello  Stato  e  gli  altri  enti
          pubblici che curano la  tenuta  di  pubblici  registri,  in
          possesso di informazioni relative alla  risorse  economiche
          congelate,   ne   danno   comunicazione    all'Unita'    di
          informazione finanziaria  ed  al  Nucleo  speciale  polizia
          valutaria della Guardia di finanza. 
              2. In relazione a quanto  stabilito  dal  comma  1,  il
          Comitato stabilisce intese con  le  amministrazioni  e  gli
          altri enti  pubblici  che  curano  la  tenuta  di  pubblici
          registri.". 
              "ART. 15 (Copertura finanziaria) 
              1.  Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 12,  ai  quali  non  risulti  possibile  fare
          fronte ai sensi del  comma  8  del  medesimo  articolo,  si
          provvede, a decorrere  dall'anno  2007,  nei  limiti  delle
          risorse effettivamente  disponibili  autorizzate  ai  sensi
          dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006,  n.
          29.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              2.  L'attuazione  delle   restanti   disposizioni   del
          presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.". 
              "ART. 16 (Disposizioni transitorie e finali) 
              1. Gli articoli 1,  1-bis  e  2  del  decreto-legge  12
          ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati. 
              2. Fino all'emanazione del decreto  di  nomina  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          continua a svolgere le  proprie  funzioni  il  Comitato  di
          sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato
          articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.".