Art. 6 Comunicazioni dell'INPS 1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo: a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni. 2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.