Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della  possibilita'
di destinazione alternativa delle risorse pubbliche  impegnate»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole:  «consultazione
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «,  secondo  modalita'  da  essi
stessi disciplinate»; 
    c) al comma 4, le parole: «e' competente l'ufficio  di  controllo
di legittimita' sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e  degli
enti  nazionali  sono  competenti  le  Sezioni  Riunite  in  sede  di
controllo» e le  parole:  «Corte  di  conti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Corte dei conti». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5  (Oneri  di  motivazione  analitica).  -  1.  A
          eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
          l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso  aumento
          di capitale, avvenga in conformita' a  espresse  previsioni
          legislative, l'atto deliberativo  di  costituzione  di  una
          societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi  di  cui
          all'art.  17,  o  di  acquisto  di  partecipazioni,   anche
          indirette,  da  parte  di  amministrazioni   pubbliche   in
          societa'  gia'  costituite   deve   essere   analiticamente
          motivato con riferimento alla necessita' della societa' per
          il  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  di  cui
          all'art.  4,  evidenziando,  altresi',  le  ragioni  e   le
          finalita' che giustificano tale  scelta,  anche  sul  piano
          della  convenienza   economica   e   della   sostenibilita'
          finanziaria, nonche' di gestione diretta  o  esternalizzata
          del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
          della  compatibilita'  della  scelta  con  i  principi   di
          efficienza, di  efficacia  e  di  economicita'  dell'azione
          amministrativa. 
              2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
          compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con  le
          norme dei  trattati  europei  e,  in  particolare,  con  la
          disciplina europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle
          imprese. Gli enti locali sottopongono  lo  schema  di  atto
          deliberativo a forme  di  consultazione  pubblica,  secondo
          modalita' da essi stessi disciplinate. 
              3.  L'amministrazione  invia  l'atto  deliberativo   di
          costituzione  della  societa'  o  di   acquisizione   della
          partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti,  a
          fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art.
          21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
          delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  nazionali
          sono competenti le Sezioni Riunite in  sede  di  controllo;
          per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
          loro enti strumentali,  delle  universita'  o  delle  altre
          istituzioni  pubbliche  di  autonomia  aventi  sede   nella
          regione, e' competente la Sezione regionale  di  controllo;
          per gli atti degli  enti  assoggettati  a  controllo  della
          Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
          e'  competente  la  Sezione  del   controllo   sugli   enti
          medesimi.».