Art. 6 
 
 
                              Trasporto 
 
  1. Per le terre e  rocce  da  scavo  qualificate  sottoprodotti  il
trasporto  fuori  dal  sito  di  produzione  e'  accompagnato   dalla
documentazione  indicata   nell'allegato   7.   Tale   documentazione
equivale, ai fini della responsabilita' di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  alla  copia  del
contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta  in  triplice
copia, una per  il  proponente  o  per  il  produttore,  una  per  il
trasportatore  e  una  per  il  destinatario,  anche  se   del   sito
intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti  per  tre  anni  e
resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita'  di  controllo.
Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta
copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 6, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni  per  il
          riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore): 
              «Art.    8    (Procedura    di    accertamento    della
          responsabilita'). - 1. L'accertamento della responsabilita'
          dei soggetti di  cui  all'art.  7,  comma  3,  puo'  essere
          effettuato   contestualmente   alla   contestazione   della
          violazione commessa dall'autore materiale  della  medesima,
          da parte delle autorita'  competenti,  mediante  esame  del
          contratto di trasporto e di ogni  altra  documentazione  di
          accompagnamento, prevista dalle vigenti  disposizioni,  ivi
          compresa la scheda di trasporto ed i documenti  considerati
          ad essa equivalenti  o  equipollenti,  ai  sensi  dell'art.
          7-bis. 
              2. In caso  di  mancata  esibizione  del  contratto  di
          trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto
          del controllo, e qualora sia presente a bordo  del  veicolo
          una  dichiarazione  sottoscritta  dal  committente  o   dal
          vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente,
          entro quindici giorni dalla contestazione della violazione,
          richiede ai  soggetti  di  cui  all'art.  7,  comma  3,  la
          presentazione, entro trenta  giorni  dalla  notifica  della
          richiesta, di copia del contratto in forma scritta. 
              3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione  del
          contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base
          all'esame dello stesso, qualora da  tale  esame  emerga  la
          responsabilita' dei soggetti di cui all'art.  7,  comma  3,
          applica le sanzioni ivi previste. 
              4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di  mancata
          presentazione  della  documentazione  richiesta  entro   il
          termine indicato.». 
              «Art. 6 (Forma dei contratti). -  1.  Il  contratto  di
          trasporto di merci su strada e' stipulato,  di  regola,  in
          forma scritta e, comunque, con data certa per  favorire  la
          correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
          ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
              2. Con decreto dirigenziale della competente  struttura
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          determinati modelli contrattuali tipo per facilitare  l'uso
          della forma scritta dei contratti di trasporto di merci  su
          strada. 
              3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono: 
              a) nome e sede del vettore  e  del  committente  e,  se
          diverso, del caricatore; 
              b) numero di iscrizione del vettore all'Albo  nazionale
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
              c)  tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del
          trasporto, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nella
          carta di circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto
          stesso; 
              d) corrispettivo del servizio di trasporto e  modalita'
          di pagamento; 
              e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
          vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; 
              e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
          merce trasportata. 
              4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in  forma
          scritta sono: 
              a) termini temporali per la riconsegna della merce; 
              b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
          di cui alla lettera a) del comma 3. 
              5. Per i trasporti eseguiti  in  regime  di  cabotaggio
          stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere  gli
          elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma  4,
          nonche' gli estremi della licenza  comunitaria  e  di  ogni
          altra  eventuale  documentazione  prevista  dalle   vigenti
          disposizioni. 
              6. In assenza di anche uno degli elementi  indicati  al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta.».