Art. 6 
 
                       Sistema di monitoraggio 
 
  1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio  del  sistema
del vuoto a rendere finalizzato alla  raccolta,  all'analisi  e  alla
valutazione dei dati della sperimentazione. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera
di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di  tipo
corto,  direttamente  o  tramite  le   associazioni   di   categoria,
trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare: 
    a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30
giorni dalla sua adesione; 
    b) la  scheda  secondo  il  modulo  di  cui  all'allegato  3  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  ogni  trimestre
dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere; 
    c) la scheda secondo il modulo di cui  all'allegato  3,  entro 30
giorni dalla conclusione del sistema del vuoto  a  rendere,  relativa
all'intero  periodo  riepilogativo  della  sperimentazione   ed   una
relazione illustrativa dello stesso. 
  3.  I  dati  sono  inviati   per   via   telematica   all'indirizzo
vuotoarendere@minambiente.it o attraverso  altre  modalita'  indicate
sul sito web del Ministero. 
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento
i produttori di bevande,  comunicano  al  Ministero  l'adesione  alla
filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua  minerale
e le caratteristiche del  relativo  imballaggio  (materiale,  volume,
peso e numero di turnazioni), nelle modalita' di cui al comma 3. 
  5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti  o  valutazioni
inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a  rendere
al Ministero nelle modalita' di cui al comma 3.