Art. 6 Sistema di monitoraggio 1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio del sistema del vuoto a rendere finalizzato alla raccolta, all'analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione. 2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30 giorni dalla sua adesione; b) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, ogni trimestre dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere; c) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3, entro 30 giorni dalla conclusione del sistema del vuoto a rendere, relativa all'intero periodo riepilogativo della sperimentazione ed una relazione illustrativa dello stesso. 3. I dati sono inviati per via telematica all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalita' indicate sul sito web del Ministero. 4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori di bevande, comunicano al Ministero l'adesione alla filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni), nelle modalita' di cui al comma 3. 5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti o valutazioni inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a rendere al Ministero nelle modalita' di cui al comma 3.