Art. 6 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto  legislativo.
Restano ferme le  competenze  spettanti,  ai  sensi  della  normativa
vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni. 
  2. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti   su   apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  3. Il 50 per cento  dei  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata
del bilancio statale di cui al comma 2 e' riassegnato, per una  quota
pari al 35  per  cento,  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito  capitolo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute,  per  il
miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di
controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.