Art. 6 
 
                       Progetto personalizzato 
 
  1. In esito alla  valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un
progetto  personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in  cui  e'  stata
effettuata  l'analisi   preliminare.   Entro   lo   stesso   termine,
contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle
forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima  sottoscrizione  e'
comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione
del beneficio economico del ReI. In  assenza  di  sottoscrizione  del
progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in  sede
di prima applicazione all'articolo 25, comma 2. 
  2. Il progetto individua, sulla  base  dei  fabbisogni  del  nucleo
familiare    come    emersi     nell'ambito     della     valutazione
multidimensionale: 
    a)  gli  obiettivi  generali  e  i  risultati  specifici  che  si
intendono raggiungere in  un  percorso  volto  al  superamento  della
condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo  e
all'inclusione sociale; 
    b) i sostegni, in termini di specifici interventi e  servizi,  di
cui il nucleo necessita, oltre al  beneficio  economico  connesso  al
ReI; 
    c)  gli  impegni  a  svolgere  specifiche  attivita',  a  cui  il
beneficio economico e'  condizionato,  da  parte  dei  componenti  il
nucleo familiare. 
  3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a),  sono
definiti nel progetto personalizzato e devono: 
    a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si
intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; 
    b) costituire l'esito  di  un  processo  di  negoziazione  con  i
beneficiari, di cui  si  favorisce  la  piena  condivisione  evitando
espressioni tecniche, generiche e astratte; 
    c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede  di
valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione. 
  4. I sostegni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  includono  gli
interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di  cui
all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle  politiche  del
lavoro, della formazione,  sanitarie  e  socio-sanitarie,  educative,
abitative, e delle altre aree di intervento  eventualmente  coinvolte
nella valutazione  e  progettazione,  a  cui  i  beneficiari  possono
accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari  del  ReI
accedono,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a   legislazione
vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui  all'articolo  23  del
decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono  richiamati  nel
progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento  agli
specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. 
  5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma  2,
lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto   personalizzato   con
riferimento almeno alle seguenti aree: 
    a) frequenza di contatti con i  competenti  servizi  responsabili
del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se  non  diversamente
specificato   nel   progetto   personalizzato   in   ragione    delle
caratteristiche   del   nucleo   beneficiario   o   delle   modalita'
organizzative dell'ufficio; 
    b) atti  di  ricerca  attiva  di  lavoro  e  disponibilita'  alle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.
150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al  patto
di  servizio  stipulato  ai  sensi  dell'articolo  20   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca  intensiva
di  occupazione,  di  cui  all'articolo  23  del   medesimo   decreto
legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e'  redatto
in accordo con i competenti centri per l'impiego; 
    c) frequenza e impegno scolastico; 
    d) comportamenti di prevenzione e cura volti  alla  tutela  della
salute, individuati da professionisti sanitari. 
  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli  enti
del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016,  n.  106,  attivi
nel  contrasto  alla  poverta'.   L'attivita'   di   tali   enti   e'
riconosciuta,  agevolata  e  valorizzata  da  parte  dei   competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco  riconoscimento
a  livello   di   ambito   territoriale   o   comunale,   le   equipe
multidisciplinari includono nella progettazione  personalizzata,  ove
opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o  presso  i
medesimi.  Sono  in  particolare   promosse   specifiche   forme   di
collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione  alimentare  a
valere sulle risorse del  Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti
europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare  l'accesso
al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le
condizioni. 
  7. Il  progetto  e'  definito,  anche  nella  sua  durata,  secondo
principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto
alle  necessita'  di  sostegno  del  nucleo  familiare  rilevate,  in
coerenza con  la  valutazione  multidimensionale  e  con  le  risorse
disponibili, in funzione della  corretta  allocazione  delle  risorse
medesime.  La  durata  del  progetto  puo'  eccedere  la  durata  del
beneficio economico. 
  8. Il  progetto  personalizzato  e'  definito  con  la  piu'  ampia
partecipazione del  nucleo  familiare,  in  considerazione  dei  suoi
desideri,  aspettative  e  preferenze  con  la  previsione  del   suo
coinvolgimento  nel  successivo  monitoraggio  e  nella  valutazione,
nonche'  promuovendo,  laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento
attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 
  9. Il progetto personalizzato individua, sulla  base  della  natura
del  bisogno  prevalente  emergente  dalle  necessita'  di   sostegni
definite nel progetto, una figura  di  riferimento  che  ne  curi  la
realizzazione  e  il  monitoraggio,  attraverso  il  coordinamento  e
l'attivita' di impulso  verso  i  vari  soggetti  responsabili  della
realizzazione dello stesso. 
  10. Il progetto definisce  metodologie  di  monitoraggio,  verifica
periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione  e
delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. 
  11. Nel caso il componente del  nucleo  familiare  sia  gia'  stato
valutato  dai  competenti  servizi  territoriali  e  disponga  di  un
progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a
seguito  di  precedente  presa  in  carico,  la  valutazione   e   la
progettazione sono integrate secondo i principi e con gli  interventi
e i servizi di cui al presente articolo. 
  12.  Al   fine   di   assicurare   omogeneita'   e   appropriatezza
nell'individuazione degli obiettivi e dei  risultati,  dei  sostegni,
nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono
approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 
  13. Il progetto  personalizzato  e  i  sostegni  in  esso  previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo degli  articoli  20  e  23  del  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, si veda nelle note all'art. 5. 
              - La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
          la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
          disciplina del servizio civile universale),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.