Art. 6 
 
                Criteri di valutazione delle domande 
                 ai fini del calcolo dei contributi 
 
  1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per
promuovere   il    pluralismo    dell'informazione,    il    sostegno
dell'occupazione  del   settore,   il   miglioramento   dei   livelli
qualitativi dei contenuti  forniti  e  l'incentivazione  dell'uso  di
tecnologie  innovative,  sono  assegnati  i  punteggi  in   sede   di
valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  numero  medio   di   dipendenti,   effettivamente   applicati
all'attivita'  di  fornitore  di  servizi  media  audiovisivi  o   di
emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto  oggetto
della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a  tempo
indeterminato e a tempo determinato  risultanti  dalla  presentazione
del riepilogo delle posizioni iscritte presso  l'INPS.  Sono  inclusi
nel  calcolo  i  lavoratori  part-time  e  quelli  con  contratto  di
apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con  contratti
di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in  cui  il
medesimo  soggetto  presenti  una  pluralita'  di  domande  per  piu'
marchi/palinsesti,  o  presenti  domande  in  piu'  regioni,  per   i
dipendenti  impiegati  per  marchi/palinsesti  diversi  dal  primo  o
diffusi in piu' di una regione, si tiene conto delle  percentuali  di
impegno contrattuale in termini di ore  effettivamente  lavorate.  In
via transitoria, per le domande relative agli anni 2016  e  2017,  il
punteggio  e'  quantificato   sul   numero   medio   dei   dipendenti
effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o  all'emittenza
radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto  della
domanda  nell'anno  di  competenza   del   contributo   e   nell'anno
precedente; 
    b)  numero  medio  di  giornalisti  dipendenti   (professionisti,
pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati  all'attivita'  di
fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per
la regione e il marchio/palinsesto oggetto  della  domanda,  occupati
nel biennio precedente iscritti al relativo  albo  o  registro,  come
risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte
presso  l'INPGI  e  per  i  pubblicisti  che  hanno  optato  per   il
mantenimento  dell'iscrizione  previdenziale  presso   l'INPS.   Sono
inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto  di
apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti
di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in  cui  il
medesimo  soggetto  presenti  una  pluralita'  di  domande  per  piu'
marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in piu' di una regione,
si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale  in  termini
di ore effettivamente lavorate. In via transitoria,  per  le  domande
relative agli anni 2016 e 2017,  il  punteggio  e'  quantificato  sul
numero medio dei giornalisti dipendenti  effettivamente  dedicati  ai
servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la  regione
e per  il  marchio/palinsesto  oggetto  della  domanda  nell'anno  di
competenza del contributo e nell'anno precedente; 
    c)  con  riferimento  alle  sole  emittenti   televisive,   media
ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero  basato  sui  dati
del biennio precedente e del numero dei  contatti  netti  giornalieri
mediati sui dati del biennio  precedente,  calcolata  secondo  quanto
indicato  nell'allegata  tabella  1,  per  marchio/palinsesto   nella
relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel,  nel
biennio solare precedente alla presentazione della  domanda.  Per  le
domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media  dei  dati
del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno  2017,
si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017; 
    d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in  attesa  della
piena operativita' di  un  eventuale  sistema  di  rilevazione  degli
ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per  vendita
di  spazi  pubblicitari  ritenuti  ammissibili   sulla   base   della
presentazione di fatture  quietanzate,  risultanti  da  dichiarazione
resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori  commercialisti
e degli esperti contabili; 
    e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per  spese  in
tecnologie  innovative  ritenute   ammissibili   sulla   base   della
presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa
da professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli  esperti  contabili  secondo  quanto  stabilito   nell'allegata
tabella 1. 
  2.  Nell'ambito  dell'istruttoria  per  la  predisposizione   delle
graduatorie  di  cui  all'articolo  5,  nella  parte  relativa   alle
emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che
ciascuna emittente consegue dalla somma dei  punteggi  relativi  alle
aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di  punteggio  di
cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo,  il  Ministero  forma  una
graduatoria. Alle prime cento emittenti e' destinato il 95 per  cento
delle risorse  disponibili.  Alle  emittenti  che  si  collocano  dal
centunesimo posto in poi e' destinato il 5 per cento  delle  medesime
risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo
il punteggio individuale  conseguito  per  ciascuna  delle  tre  aree
indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente  collocatasi
al centunesimo posto non puo' ottenere un contributo  complessivo  di
importo piu' elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali
residui sono riassegnati alle prime cento emittenti  in  graduatoria,
in misura proporzionale ai punteggi  individuali  relativamente  alle
tre aree  indicate  nella  tabella  1.  Alle  emittenti  radiofoniche
commerciali  il  Ministero   attribuisce   le   risorse   in   misura
proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna  delle
tre aree indicate nella tabella 1. 
  3. E' riconosciuta, a partire dalla domanda relativa all'anno 2019,
una maggiorazione fino al 10  per  cento  del  punteggio  individuale
conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al  comma  1,
lettere a) e  b),  dalle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  che
dimostrano un incremento nel numero  complessivo  dei  dipendenti  di
almeno una unita' rispetto all'anno precedente.  Detta  maggiorazione
e' calcolata in misura del 2  per  cento  per  ciascun  dipendente  e
giornalista aggiuntivo. Al  fine  di  salvaguardare  l'occupazione  e
migliorare l'informazione, limitatamente alle  emittenti  televisive,
sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti,
di cui al comma 1, lettere a) e b), e' riconosciuta  per  le  domande
relative agli anni 2016, 2017 e 2018 una  maggiorazione  del  10  per
cento per le emittenti che negli ultimi tre anni  abbiamo  effettuato
acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni  di  societa'  o  rami
d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media  audiovisivi
a livello locale e che negli ultimi cinque anni  hanno  usufruito  di
almeno due annualita' di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Tale maggiorazione e'  riconosciuta  a  condizione  che
l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo  in
relazione al soggetto acquisito. 
  4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del
punteggio individuale complessivo, di cui ai  criteri  del  comma  1,
lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo
per marchi televisivi  o  trasmissioni  radiofoniche  autorizzati  ad
operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria,  Campania,
Puglia, Sardegna  e  Sicilia,  in  quanto  rientranti  nell'obiettivo
convergenza  nell'ambito  delle  politiche  di  coesione  dell'Unione
europea. 
  5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono  valutate
attribuendo  un  punteggio  numerico  secondo  quanto  stabilito  dal
presente articolo in  base  ai  criteri  applicativi  e  ai  punteggi
indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.