Art. 6 
 
            Modifiche in materia di rogatorie dall'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 723 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il  Ministro
della giustizia provvede sulla domanda di assistenza  giudiziaria  di
un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita'
giudiziaria competente entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero gli atti adottati  dal  Consiglio  e  dal  Parlamento
dell'Unione europea, prevedono un  intervento  del  Ministro,  questi
puo' disporre con decreto di non dare  corso  alla  esecuzione  della
domanda di assistenza giudiziaria nei casi  e  nei  limiti  stabiliti
dalle convenzioni e dagli atti indicati. 
  3. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea, tale potere puo'  essere  esercitato  altresi'  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la  riceve
ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. 
  5.  Il  Ministro  della  giustizia  non  da'  altresi'  corso  alla
rogatoria  quando  risulta  evidente  che  gli  atti  richiesti  sono
espressamente  vietati  dalla  legge  o  sono  contrari  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora  quando  vi
sono fondate ragioni per ritenere che  considerazioni  relative  alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o  sociali  possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo  e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria. 
  6. Nei casi in cui la richiesta di  assistenza  ha  ad  oggetto  la
citazione di un testimone, di un perito  o  di  un  imputato  davanti
all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della  giustizia  ha
facolta' di non dare corso alla stessa quando  lo  Stato  richiedente
non offre idonea  garanzia  in  ordine  all'immunita'  della  persona
citata. Il Ministro ha altresi'  facolta'  di  non  dare  corso  alla
richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato  richiedente  non
da' idonee garanzie di reciprocita'. 
  7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita  il  potere
di cui al presente  articolo  ne  da'  comunicazione  alle  autorita'
giudiziarie interessate.»; 
    b) l'articolo 724 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 724 (Procedimento di  esecuzione).  -  1.  Le  richieste  di
assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria  e
di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto  del
luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta. 
  2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal
Ministro della giustizia o direttamente  dall'autorita'  straniera  a
norma di convenzioni internazionali in vigore per  lo  Stato,  se  la
rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti
al giudice ovvero attivita' che  secondo  la  legge  italiana  devono
essere  svolte  dal  giudice,  presenta  senza  ritardo  le   proprie
richieste al giudice per le indagini preliminari. 
  3. Negli altri casi  il  procuratore  della  Repubblica  da'  senza
ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato. 
  4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto  atti  che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti  all'esecuzione   provvede   il
procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior  numero  di
atti, ovvero, se di eguale numero,  quello  nel  cui  distretto  deve
compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa. 
  5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che  deve  provvedere
alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo  stesso  immediatamente
gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e
54-ter. 
  6.  Quando  e'  previsto  l'intervento  del  giudice,  in  caso  di
contrasto, gli atti sono  trasmessi  alla  Corte  di  cassazione  che
decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1,  e  127,
in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,  e'
comunicato soltanto  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli  atti  all'autorita'
giudiziaria designata, comunicando la decisione  al  Ministero  della
giustizia. 
  7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata: 
    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari
a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
    b) se il fatto per  cui  procede  l'autorita'  straniera  non  e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza
giudiziaria; 
    c) se vi sono fondate ragioni  per  ritenere  che  considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del  processo
e non risulta  che  l'imputato  abbia  liberamente  espresso  il  suo
consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 
  8.  L'esecuzione  della  richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e'
sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle  indagini  o  a
procedimenti penali in corso. 
  9. Il procuratore  della  Repubblica  trasmette  senza  ritardo  al
procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo   copia   delle
richieste di assistenza dell'autorita' straniera che  si  riferiscono
ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»; 
    c) l'articolo 725 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). -  1.  Per  il  compimento
degli atti  richiesti  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
codice,  salva  l'osservanza  delle  forme  espressamente   richieste
dall'autorita' giudiziaria  straniera  che  non  siano  contrarie  ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2. Si applica l'articolo 370, comma 3. 
  3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto  motivato,
la presenza al compimento degli atti richiesti  di  rappresentanti  o
incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la  richiesta  proviene
da autorita' diverse da quelle di Stati membri  dell'Unione  europea,
l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. 
  4. Se nel corso dell'esecuzione  il  procuratore  della  Repubblica
rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori  non  indicati
nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente  ai
fini dell'integrazione  della  richiesta.  Si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»; 
    d) l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da  autorita'  amministrativa
straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in  un
procedimento concernente  un  reato  e'  presentata  da  un'autorita'
amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione  al
procuratore della  Repubblica  del  luogo  nel  quale  devono  essere
compiuti gli atti richiesti. Si applicano in  quanto  compatibili  le
disposizioni del presente Capo.»; 
    e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti: 
   «Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero  di  persone
detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di
indagine  di  persone  detenute  o  internate,  previste  da  accordi
internazionali in vigore per lo Stato,  provvede  il  Ministro  della
giustizia,  sentita  l'autorita'  giudiziaria  procedente  ovvero  il
magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato  o
internato  e  acquisite  le  informazioni  relative  alla  situazione
processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali  esigenze  di
sicurezza. 
  2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia  indica  il
termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata,  che  non
puo'   comunque   eccedere   il   tempo    strettamente    necessario
all'espletamento dell'atto. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera  competente  le  modalita'  del   trasferimento   e   della
detenzione nello Stato richiedente. 
  4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se: 
    a) la persona detenuta non vi acconsente; 
    b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione. 
  5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla  condizione  che
la persona trasferita non sia perseguita,  detenuta  o  sottoposta  a
qualsiasi altra restrizione  della  liberta'  personale  nello  Stato
richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima  del  suo
temporaneo trasferimento, salvo che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello  Stato  richiedente
trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza  non  e'
piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 
  6.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  nel
territorio dello Stato  estero,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria
italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al  di  fuori  del
territorio nazionale si considera ad ogni effetto  come  sofferta  in
Italia. 
   Art. 726-quinquies (Audizione  mediante  videoconferenza  o  altra
trasmissione audiovisiva). -  1.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione  all'udienza  davanti
all'autorita'  giudiziaria  straniera  della  persona  sottoposta  ad
indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o  del
perito che  si  trovi  nello  Stato  puo'  essere  eseguita  mediante
videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 
  2. L'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  dell'articolo  724
procede all'esecuzione della richiesta, salvo che  sia  contraria  ai
principi   fondamentali   dell'ordinamento.    L'audizione    e    la
partecipazione a distanza della persona sottoposta  alle  indagini  o
dell'imputato e'  subordinata  all'acquisizione  del  consenso  dello
stesso. 
  3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano  le
modalita' dell'audizione o della partecipazione a  distanza,  nonche'
le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui  e'
richiesto l'esame o la partecipazione a distanza. 
  4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o
la partecipazione a distanza  si  applicano  le  norme  del  presente
codice. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  all'identificazione   della
persona di  cui  e'  richiesta  l'audizione  o  la  partecipazione  e
assicura,  ove  necessario,  la  presenza  di  un  interprete  e   la
traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. 
  6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita'  richiedente
secondo  il  proprio  diritto  interno,  in  presenza  dell'autorita'
nazionale che, assistita se del caso da un  interprete,  assicura  il
rispetto  dei  principi   fondamentali   dell'ordinamento   giuridico
italiano. 
  7.  Al  termine  delle  operazioni  e'  redatto  processo   verbale
attestante  la  data  e  il  luogo  di  esecuzione  delle   medesime,
l'identita' della persona sentita o che ha  partecipato  all'udienza,
fatte salve le misure  eventualmente  concordate  per  la  protezione
della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte  le  altre
persone  presenti,  le  eventuali  prestazioni  di  giuramento  e  le
condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il  processo
verbale,  sottoscritto  dall'autorita'  giudiziaria  procedente,   e'
trasmesso all'autorita' richiedente. 
  8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
  Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei  casi
previsti dagli accordi internazionali, l'audizione  del  testimone  o
del perito che si trovi nello Stato e  la  cui  comparizione  davanti
all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo'  essere
eseguita mediante teleconferenza. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies,  comma
8, nonche'  in  quanto  compatibili  le  ulteriori  disposizioni  del
medesimo articolo.».