Art. 6 
 
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia
                              contabile 
 
  1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Le
deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al  comma  2,
sono corredate della  relazione  tecnica  sulla  quantificazione  dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
      2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di  cui  al
medesimo comma 2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  risorse
iscritte sul fondo di cui all'articolo  4»  e  la  parola  «mensili»,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»; 
      3) dopo il comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare  l'avvio
delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni  dalla  data  di
presentazione delle deliberazioni  o  delle  relazioni  annuali  alle
Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle  somme  iscritte  sul  fondo  di  cui
all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni
tecniche.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole:  «e  con  il  Ministro
dell'interno per  la  parte  di  competenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di  competenza
e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo,
dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti:  «,  verificata
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Ai  fini
della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo,  la
relazione di cui al comma 1  e'  corredata  della  relazione  tecnica
sulla  quantificazione  dei  relativi  oneri,  verificata  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al  comma  4,  la  parola  «mensili»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «trimestrali»; 
      2) dopo il comma 4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui  al  comma  3,  per  assicurare  la
prosecuzione  delle  missioni  in  corso,   come   risultante   dalle
deliberazioni parlamentari di cui  all'articolo  3,  comma  1,  entro
dieci giorni  dalla  data  di  adozione  di  tali  deliberazioni,  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   su   richiesta   delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese  quantificate  nella  relazione
tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla  dotazione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.». 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    b) al comma 4,  le  parole  «durata  massima  di  12  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi». 
  3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 
  4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  n.
95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 
  5.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'ultimo trimestre  del  2017,  il  fondo  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della  legge  21  luglio  2016,  n.  145  e'
incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio  2017.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.