Art. 6 
 
           Acquisizione di case cantoniere e realizzazione 
             di circuiti e itinerari turistico-culturali 
 
  1. I piccoli comuni, anche in forma  associata,  anche  avvalendosi
delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  1,  possono  acquisire
stazioni ferroviarie disabilitate o case  cantoniere  della  societa'
ANAS  Spa,  al  valore  economico  definito  dai  competenti   uffici
dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese  finalizzate  al
loro recupero, per destinarle, anche  attraverso  la  concessione  in
comodato a favore di organizzazioni di  volontariato,  a  presidi  di
protezione civile e salvaguardia del  territorio  ovvero  a  sedi  di
promozione dei  prodotti  tipici  locali  o  ad  altre  attivita'  di
interesse comunale. I piccoli comuni  possono  inoltre  acquisire  il
sedime  ferroviario  dismesso  e   non   recuperabile   all'esercizio
ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste
ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete
ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale. 
  2. Al fine di  potenziare  l'offerta  turistica  nel  rispetto  del
principio  della  sostenibilita',  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, in collaborazione con la  societa'
Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto  regionali  in
caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti
locali interessati, promuove,  nei  piccoli  comuni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di  circuiti
e  itinerari  turistico-culturali  ed  enogastronomici,  volti   alla
rinnovata fruizione  dei  percorsi  connessi  alla  rete  ferroviaria
storica. 
  3. Ai piccoli comuni si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
135, comma 4, lettera  d),  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
               - Il testo dell'art. 135 del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2014, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137), e' il seguente: 
              «Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato
          e  le  regioni  assicurano  che  tutto  il  territorio  sia
          adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato   e
          gestito in  ragione  dei  differenti  valori  espressi  dai
          diversi contesti che  lo  costituiscono.  A  tale  fine  le
          regioni  sottopongono  a  specifica  normativa   d'uso   il
          territorio  mediante  piani  paesaggistici,  ovvero   piani
          urbanistico-territoriali con specifica  considerazione  dei
          valori  paesaggistici,  entrambi  di  seguito   denominati:
          "piani    paesaggistici".    L'elaborazione    dei    piani
          paesaggistici  avviene  congiuntamente  tra   Ministero   e
          regioni,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici   di   cui
          all'art. 143, comma 1, lettere b), c)  e  d),  nelle  forme
          previste dal medesimo art. 143. 
              2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
          considerato, ne  riconoscono  gli  aspetti  e  i  caratteri
          peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e  ne
          delimitano i relativi ambiti. 
              3.  In  riferimento   a   ciascun   ambito,   i   piani
          predispongono specifiche normative d'uso, per le  finalita'
          indicate  negli  articoli  131  e  133,  ed   attribuiscono
          adeguati obiettivi di qualita'. 
              4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
          apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: 
                a) alla conservazione degli  elementi  costitutivi  e
          delle  morfologie  dei  beni  paesaggistici  sottoposti   a
          tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
          delle tecniche e dei materiali costruttivi,  nonche'  delle
          esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; 
                b) alla riqualificazione  delle  aree  compromesse  o
          degradate; 
                c)   alla    salvaguardia    delle    caratteristiche
          paesaggistiche    degli    altri    ambiti    territoriali,
          assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; 
                d)  alla  individuazione  delle  linee  di   sviluppo
          urbanistico   ed   edilizio,   in   funzione   della   loro
          compatibilita'   con   i   diversi   valori   paesaggistici
          riconosciuti e tutelati, con  particolare  attenzione  alla
          salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti  nella
          lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.».