Art. 6 
 
Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo  per  l'indennizzo
  delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti.   Procedura   di
  infrazione n. 2011/4147 
 
  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    b) all'articolo 12, comma l, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b)  che  la  vittima  abbia  gia'  esperito   infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato  per  ottenere
il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza
di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia  rimasto
ignoto  oppure  quando  quest'ultimo   abbia   chiesto   e   ottenuto
l'ammissione  al  gratuito  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nel
procedimento penale o  civile  in  cui  e'  stata  accertata  la  sua
responsabilita'»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola:  «somme»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»; 
    d) all'articolo 13, comma l, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, salvo il caso in cui  lo  stesso  sia  rimasto
ignoto oppure abbia  chiesto  e  ottenuto  l'ammissione  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale  o  civile  in
cui e' stata accertata la sua responsabilita'»; 
    e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della  sentenza
penale»; 
    f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro  a
decorrere dall'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pari  a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e  a
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018». 
  2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della  legge
7 luglio 2016, n. 122,  come  modificata,  da  ultimo,  dal  presente
articolo, spetta anche a chi e'  vittima  di  un  reato  intenzionale
violento commesso successivamente al 30 giugno  2005  e  prima  della
entrata in vigore della medesima legge. 
  3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del  comma  2
del presente articolo e' presentata, a pena di  decadenza,  entro  il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di  accesso
all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12,  13,  comma  1,  e  14
della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati,  da  ultimo,  dal
presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, nonche'  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati in 10 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  30
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede: 
    a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    b) quanto a 31,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4  del  presente
articolo si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo degli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge  n.
          122/2016 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          -  Legge  europea  2015-2016),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, modificato dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.  11.  Diritto  all'indennizzo  in  favore   delle
          vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
          direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147. 
              1. Fatte salve le provvidenze in favore  delle  vittime
          di determinati reati  previste  da  altre  disposizioni  di
          legge, se  piu'  favorevoli,  e'  riconosciuto  il  diritto
          all'indennizzo a carico dello  Stato  alla  vittima  di  un
          reato doloso commesso con violenza alla persona e  comunque
          del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad
          eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e  582,  salvo
          che   ricorrano   le   circostanze   aggravanti    previste
          dall'articolo 583 del codice penale. 
              2. L'indennizzo e'  elargito  per  la  rifusione  delle
          spese mediche e assistenziali, salvo che  per  i  fatti  di
          violenza sessuale  e  di  omicidio,  in  favore  delle  cui
          vittime,  ovvero  degli  aventi  diritto,  l'indennizzo  e'
          comunque elargito anche  in  assenza  di  spese  mediche  e
          assistenziali. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  sono  determinati
          gli importi  dell'indennizzo,  comunque  nei  limiti  delle
          disponibilita'  del   Fondo   di   cui   all'articolo   14,
          assicurando un maggior ristoro alle vittime  dei  reati  di
          violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli
          della vittima in caso di  omicidio  commesso  dal  coniuge,
          anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata
          legata da relazione affettiva alla persona offesa 
              Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo. 
              1.   L'indennizzo   e'   corrisposto   alle    seguenti
          condizioni: 
              a) (abrogata). 
              b) che la vittima abbia gia' esperito  infruttuosamente
          l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato  per
          ottenere il risarcimento del danno dal  soggetto  obbligato
          in forza di sentenza di  condanna  irrevocabile  o  di  una
          condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non  si
          applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure
          quando quest'ultimo abbia chiesto e  ottenuto  l'ammissione
          al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
          penale  o  civile  in  cui  e'  stata  accertata   la   sua
          responsabilita'; 
              c)  che  la   vittima   non   abbia   concorso,   anche
          colposamente, alla commissione del reato  ovvero  di  reati
          connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del  codice  di
          procedura penale; 
              d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
          definitiva  ovvero,  alla  data  di   presentazione   della
          domanda, non sia sottoposta a procedimento penale  per  uno
          dei reati di cui all'art. 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice  di  procedura  penale  e  per  reati  commessi   in
          violazione delle norme per la repressione dell'evasione  in
          materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
              e) che la vittima non abbia percepito,  per  lo  stesso
          fatto, somme di importo superiore  a  5.000  euroerogate  a
          qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. 
              Art. 13. Domanda di indennizzo. 
              1.   La   domanda   di   indennizzo    e'    presentata
          dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso  di  morte
          della  vittima  del  reato,  personalmente  o  a  mezzo  di
          procuratore speciale e, a pena  di  inammissibilita',  deve
          essere corredata dei seguenti atti e documenti: 
              a) copia della sentenza di condanna per uno  dei  reati
          di cui all'articolo 11 ovvero del  provvedimento  decisorio
          che  definisce  il  giudizio  per  essere  rimasto   ignoto
          l'autore del reato; 
              b) documentazione attestante l'infruttuoso  esperimento
          dell'azione esecutiva per il  risarcimento  del  danno  nei
          confronti dell'autore del reato, salvo il caso  in  cui  lo
          stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto  e  ottenuto
          l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
          procedimento penale o civile in cui e' stata  accertata  la
          sua responsabilita'; 
              c) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',
          ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sull'assenza delle condizioni ostative di cui  all'articolo
          12, comma 1, lettere d) ed e); 
              d) certificazione medica attestante le spese  sostenute
          per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della
          vittima del reato. 
              2. La domanda deve essere  presentata  nel  termine  di
          sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio
          per essere ignoto l'autore del  reato  o  dall'ultimo  atto
          dell'azione  esecutiva  infruttuosamente  esperita   ovvero
          dalla  data  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
          penale. 
              Art.  14.  Fondo  per  l'indennizzo  in  favore   delle
          vittime. 
                
              1. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura e'  destinato  anche  all'indennizzo
          delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e  assume
          la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il  Fondo  e'  altresi'
          alimentato da un contributo  annuale  dello  Stato  pari  a
          2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
          2017 e a 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2018. 
              3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
          a titolo di indennizzo agli  aventi  diritto,  nei  diritti
          della  parte  civile  o  dell'attore  verso   il   soggetto
          condannato al risarcimento del danno. 
              4. In caso di disponibilita' finanziarie  insufficienti
          nell'anno di riferimento a soddisfare gli  aventi  diritto,
          e' possibile per gli stessi un accesso al  Fondo  in  quota
          proporzionale e l'integrazione delle  somme  non  percepite
          dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza  interessi,
          rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del titolo  II  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,  n.  60.  Con
          regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          apportate le necessarie modifiche al citato regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  60  del
          2014.". 
              L'articolo  41-bis  della  legge  n.  234/2012   (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 38, istituisce il Fondo per il recepimento
          della normativa europea. 
              L'articolo  1,  comma  200,  della  legge  n.  190/2014
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato-  Legge  di   stabilita'   2015),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2014,  n.
          300,  istituisce  il  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
          indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. 
              Il testo dell'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,
          della legge n. 196/2009 (Legge di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, cosi' recita: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi. 
              (Omissis). 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa.".