Art. 6 
 
Violazioni degli obblighi dei piloti,  degli  assistenti  di  volo  e
  degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento 
 
  1.  Salvo  che  nel  corso  dell'addestramento,  chiunque  effettua
attivita' di volo in mancanza della  licenza,  della  abilitazione  o
certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di  idoneita'
psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli
scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e  8  del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro. 
  2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto  il  pilota
che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i  dispositivi
di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui
all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente: 
    a) la detenzione e la esibizione dei documenti; 
    b) la registrazione dei tempi di volo; 
    c) le specifiche competenze linguistiche; 
    d) l'attivita' di volo correntemente esercitata; 
    e) le prescrizioni relative all'eta'; 
    f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza  di  pilota
di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone  libero,  di
pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea; 
    g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe
e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute; 
    h) i certificati di istruttore ed esaminatore; 
    i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica; 
    l) le valutazioni aeromediche o  la  trasmissione  di  copia  del
certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi; 
    m)  i  requisiti  essenziali  per  le  licenze  in   materia   di
addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica. 
  3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  800
euro a 8.000 euro  l'assistente  di  volo  o  l'allievo  pilota  che,
alternativamente: 
    a)  sia  in  difetto  dei  requisiti  relativi   alla   idoneita'
psicofisica; 
    b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non
fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei
suoi servizi; 
    c) viola le prescrizioni relative all'eta'; 
    d) viola uno degli obblighi concernenti: 
      1) la detenzione e la esibizione dei documenti; 
      2) la registrazione dei tempi di volo; 
      3) le specifiche competenze linguistiche; 
      4)   l'attivita'   di   volo   correntemente   esercitata,   di
addestramento iniziale e ricorrente; 
    e) non assicura la conformita' ai requisiti  essenziali  per  gli
attestati di equipaggio di cabina in materia di  addestramento  e  di
esperienza. 
  4. Il pilota, l'assistente di volo  o  l'allievo  che  omettono  di
informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi
del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute  o  di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive  o  di  farmaci  che
rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i
compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.