Art. 6 
 
                Oggetto e destinazione dell'incentivo 
 
  1. La  destinazione  dell'incentivo  avviene  nei  confronti  delle
imprese  armatrici  che  presentino   progetti   triennali   per   la
realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax  a  mezzo  di
navi iscritte nei registri e battenti bandiera  di  uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  per  il
trasporto multimodale delle merci o  il  miglioramento  dei  medesimi
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti  situati
in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio  economico  europeo,  al  fine  di
sostenere  il   miglioramento   della   catena   intermodale   e   il
decongestionamento della rete viaria. 
  2. I servizi  marittimi  incentivabili  devono  essere  regolari  e
frequenti,  devono  risultare  economicamente   sostenibili   durante
l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e  mantenere
i miglioramenti qualitativi e  quantitativi  dei  servizi  esercitati
almeno per  i  trentasei  mesi  successivi  al  termine  del  periodo
dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. 
  3. I servizi marittimi incentivabili devono  essere  funzionali  al
trasporto multimodale di complessi  veicolari,  autocarri,  rimorchi,
semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia
via mare che mediante navigazione fluviale. Per  il  trasporto  delle
bisarche verranno incentivate sia le unita' di  carico  che  il  loro
equivalente in carico sfuso. 
  4. E' ammissibile a contributo per ciascuna  impresa  armatrice  un
solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta  e  quest'ultimo
non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto. 
  5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a: 
    a) istituzione,  avvio  e  realizzazione  di  un  nuovo  servizio
marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea  si  intendono  quelli
avviati a partire dalla data di pubblicazione del  presente  decreto.
Tali  servizi   inoltre   non   dovranno   alterare   gli   equilibri
concorrenziali  con  le   modalita'   di   trasporto   ambientalmente
sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria; 
    b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento
del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla data
di pubblicazione  del  presente  decreto  e  deve  riguardare  almeno
quattro specifiche iniziative di miglioramento  comprese  fra  almeno
due delle seguenti otto categorie di miglioramento: 
      1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea; 
      2) riduzione sostenibile dei  tempi  della  catena  intermodale
complessiva; la  riduzione  dei  tempi  puo'  essere  effettuata  sia
attraverso la riduzione dei tempi di navigazione  che  dei  tempi  di
imbarco e sbarco; 
      3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e  sbarco  dei
mezzi; 
      4) maggiore frequenza del servizio di linea; 
      5) miglioramento dei servizi a bordo  durante  la  navigazione,
compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida; 
      6) implementazione delle tecnologie ITS; 
      7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security); 
      8) incremento della capacita' di stiva offerta. 
  6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati
da una lettera di manifestazione di interesse di almeno  tre  imprese
di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e
devono garantire, pena l'ineleggibilita'  al  contributo  per  l'anno
successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per  tutto  il
periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per  cento  della
capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio
al carico delle merci di cui al comma 3. 
  7. Non  sono  ammissibili  progetti  inerenti  linee  stagionali  o
periodiche.