Art. 6 Oggetto e destinazione dell'incentivo 1. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. 2. I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. 3. I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unita' di carico che il loro equivalente in carico sfuso. 4. E' ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto. 5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a: a) istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si intendono quelli avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tali servizi inoltre non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalita' di trasporto ambientalmente sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria; b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del presente decreto e deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento: 1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea; 2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la riduzione dei tempi puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco; 3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi; 4) maggiore frequenza del servizio di linea; 5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida; 6) implementazione delle tecnologie ITS; 7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security); 8) incremento della capacita' di stiva offerta. 6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l'ineleggibilita' al contributo per l'anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento della capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3. 7. Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.