Art. 6 Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro 1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale. 2. La commissione e' presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e' composta dai seguenti soggetti: a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti; b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio. 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potesta' genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento. 4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 6. La commissione resta in carica per due anni scolastici. 7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita', comunque denominate.