Art. 6 Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera 1. Per la classificazione di pubblicita' e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessita' di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.