Art. 6 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del  decreto  legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento  in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di
secondo grado, o, per i soli posti di  sostegno,  che  aggiungano  al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i  medesimi
gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I  candidati
che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la  classe
di  concorso  A23  (Italiano  L2)  devono  possedere  i   titoli   di
specializzazione previsti dal decreto  del  Ministro  n.  92  del  23
febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per
classe di concorso e tipologie di posto,  possa  partecipare  ciascun
candidato, si applica l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal  decreto
del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare  al  concorso
per  posti  comuni  purche'  siano  iscritti  nelle  graduatorie   ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno  purche',  in  aggiunta,  siano  specializzati  sul
sostegno; 
  3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di
sostegno i docenti abilitati che conseguano  il  relativo  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno  2018,  nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 
  4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo  conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione  sul  sostegno  all'estero
entro il 31 maggio  2017  abbiano  comunque  presentato  la  relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione  del  sistema  nazionale  di  istruzione,
entro la data termine per  la  presentazione  delle  istanze  per  la
partecipazione alla procedura concorsuale. 
  5. Qualora  i  requisiti  di  partecipazione  siano  posseduti  per
effetto di  provvedimenti  giudiziari  non  definitivi,  i  candidati
partecipano con riserva  alle  procedure  concorsuali  e  i  relativi
diritti  si  perfezionano  in  esito  ai   provvedimenti   giudiziari
definitivi. 
  6.  I  bandi  disciplinano  gli  ulteriori  requisiti  generali  di
ammissione al concorso. 
  7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei  candidati,  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.