Art. 6 Gestione dei progetti ed erogazioni 1. Le comunicazioni ufficiali e i riscontri sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/). 2. La data di avvio ufficiale dei progetti e' fissata al novantesimo giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento. 3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi scientifici del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR. 4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessita' (per quanto riguarda la linea d'intervento «Sud») di garantire che l'ubicazione dell'ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle regioni in ritardo di sviluppo o in transizione. 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unita' sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando. 6. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca in tre tranche: il 40% in anticipo, entro sessanta giorni dal decreto di ammissione a finanziamento; il 30% entro sessanta giorni dall'acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della prima annualita' (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attivita' (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualita') e la regolarita' delle procedure amministrative poste in essere; il 30% residuo entro sessanta giorni dall'acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della seconda annualita' (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attivita' (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualita') e la regolarita' delle procedure amministrative poste in essere. 7. Le Universita' garantiscono, in ogni caso, la continuita' delle attivita' dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR. 8. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti degli atenei/enti possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 9. Entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualita', ogni PI trasmette al MIUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica predisposta dal MIUR, una relazione scientifica intermedia. La relazione e' resa disponibile, nei successivi dieci giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi trenta giorni, (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR) relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS puo' anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalita' e agli obiettivi originari. 10. Nelle proprie relazioni, i CdS possono altresi' evidenziare quali progetti abbiano raggiunto, nel loro sviluppo, un elevato contenuto innovativo e tecnologico, tale da farli ritenere maturi per ulteriori e piu' interessanti sviluppi che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale. Al verificarsi di tale circostanza, il MIUR, d'intesa con gli atenei/enti responsabili dell'attuazione dei progetti, ed esclusivamente con l'assenso degli interessati, puo' favorire, senza maggiori oneri, lo sviluppo di forme di stretta collaborazione dei soggetti attuatori con l'Istituto italiano di tecnologia, firmatario del Protocollo d'intesa di cui alle premesse del presente decreto, al fine di massimizzare l'impatto sul sistema produttivo. 11. Nell'ottica della massima trasparenza, le relazioni intermedie redatte dai PI e dai CdS sono rese pubbliche dal MIUR, sul sito del bando, entro dieci giorni dal loro rilascio. 12. La rendicontazione contabile ordinaria e' effettuata da ciascun responsabile di unita' nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento. 13. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalita' e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). 14. La mancata effettuazione degli audit, nonche' l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unita' dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 15. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unita'. Questa relazione e' trasmessa con modalita' telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 11, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione. 16. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che la esercitera' secondo tempi, forme e modalita' da essa stessa determinati, e in conformita' con la normativa vigente, fornendo al MIUR, entro un anno dalla conclusione dei progetti, un proprio sintetico parere in merito alla efficacia del programma. Il parere dell'ANVUR sara' reso pubblico, sul sito del bando, entro dieci giorni dal rilascio.