Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Albo
dell'Ordine dei  chimici -  sezione  A  confluisce  nell'«Albo  degli
Ordini dei chimici e dei fisici - sezione  A -  settore  Chimica».  I
chimici iscritti a tale data  conservano  i  diritti  acquisiti,  ivi
inclusa l'anzianita' di iscrizione. 
  2. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Albo
dell'Ordine dei  chimici -  sezione  B  confluisce  nell'«Albo  degli
Ordini dei chimici e dei fisici - sezione  B -  settore  Chimica».  I
Chimici Iunior iscritti a tale data conservano i  diritti  acquisiti,
ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione. 
  3. La numerazione degli iscritti all'Albo e' unica  e  progressiva,
con preliminare inserimento degli iscritti di cui  ai  commi  1  e  2
nelle rispettive sezioni. 
  4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative prove  per  l'esercizio  della  professione  di  chimico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore  Chimica  e  alla
sezione  B  -  settore  Chimica,  di  coloro  che  hanno  conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A  e  B
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attivita' di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni
attivita' di dirigenti  ovvero  di  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel profilo  professionale  di  Chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230. 
  5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative  prove  per  l'esercizio  della  professione  di  fisico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A -  settore  Fisica  e  alla
sezione  B  -  settore  Fisica,  di  coloro  che  hanno   conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C  e  D
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attivita' di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto  per  almeno cinque
anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  Fisico,  rientranti   nella
contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel  profilo  professionale  di  fisico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione  in
fisica medica o fisica sanitaria. 
  6. I Consigli direttivi degli Ordini dei  chimici  in  essere  alla
data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3  svolgono
anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo. 
  7. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e  dei  fisici
emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al  fine  di
disciplinare le modalita' operative  per  l'esecuzione  del  presente
decreto.  Le  specifiche  disposizioni  statutarie  o   regolamentari
emanate sono comunicati al Ministero della salute. 
  8.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  tutte  le  norme
regolamentari e statutarie di cui al  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  in  quanto
compatibili.