Art. 6 Disposizioni transitorie 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione A confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione A - settore Chimica». I chimici iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione B confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione B - settore Chimica». I Chimici Iunior iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione. 3. La numerazione degli iscritti all'Albo e' unica e progressiva, con preliminare inserimento degli iscritti di cui ai commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni. 4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attivita' di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attivita' di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria. 6. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 svolgono anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo. 7. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalita' operative per l'esecuzione del presente decreto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono comunicati al Ministero della salute. 8. Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, in quanto compatibili.