(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                  Analisi e valutazione dei rischi 
 
    1.  I  revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  adottano
procedure oggettive per l'analisi e  la  valutazione  dei  rischi  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti. 
    2. Le predette  procedure  sono  coerenti  con  i  criteri  e  le
metodologie dettati dalla Consob ai sensi dell'art. 15, comma 1,  del
decreto legislativo n. 231/2007. 
    3. I revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  effettuano
l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e  finanziamento
del terrorismo cui sono esposti (cd.  «autovalutazione  dei  rischi»)
con cadenza almeno annuale. 
    4. L'autovalutazione  dei  rischi  da  parte  delle  societa'  di
revisione e' effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio
e deve essere documentata e sottoposta per l'approvazione  all'organo
con funzioni di amministrazione della societa', sentito l'organo  con
funzioni di controllo. I relativi atti  sono  trasmessi  alla  Consob
entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di
esercizio. 
    5. L'autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve
essere documentata  e  i  relativi  atti  sono  prontamente  messi  a
disposizione della Consob su richiesta della stessa. 
    6. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti  a  base  del
processo di autovalutazione  vengono  conservati  dalle  societa'  di
revisione e dai revisori legali per cinque anni  e  sono  prontamente
forniti alle Autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta.