Art. 6. Analisi e valutazione dei rischi 1. I revisori legali e le societa' di revisione adottano procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti. 2. Le predette procedure sono coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla Consob ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. 3. I revisori legali e le societa' di revisione effettuano l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. «autovalutazione dei rischi») con cadenza almeno annuale. 4. L'autovalutazione dei rischi da parte delle societa' di revisione e' effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l'approvazione all'organo con funzioni di amministrazione della societa', sentito l'organo con funzioni di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio. 5. L'autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve essere documentata e i relativi atti sono prontamente messi a disposizione della Consob su richiesta della stessa. 6. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle societa' di revisione e dai revisori legali per cinque anni e sono prontamente forniti alle Autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta.