Art. 6 
 
                      Consultazione preventiva 
 
  6.1 L'Autorita' puo' ricorrere a consultazioni preventive  al  fine
di acquisire i dati necessari alle valutazioni di  competenza,  anche
mediante   la   somministrazione   di    questionari    a    soggetti
preventivamente individuati. 
  6.2 In caso di atti che  abbiano  un  grande  impatto  sul  mercato
oppure che riguardino questioni caratterizzate da novita' o  notevole
complessita', il Consiglio puo' prevedere che la predisposizione  del
documento  di  consultazione  avvenga  all'esito  dell'audizione   di
soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi,  pubblici  e/o
privati, particolarmente qualificati in  considerazione  dell'oggetto
dei suddetti atti. Il Consiglio individua,  anche  sulla  base  delle
indicazioni  e  proposte  dell'ufficio  competente,  i  soggetti   da
convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati  anche
altri soggetti, che saranno ammessi a partecipare ove  ne  sussistano
le condizioni.  I  soggetti  che  partecipano  all'audizione  possono
presentare contributi e osservazioni sia in  sede  di  partecipazione
all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di
convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di
regola, con modalita' telematiche.