Art. 6 Consultazione preventiva 6.1 L'Autorita' puo' ricorrere a consultazioni preventive al fine di acquisire i dati necessari alle valutazioni di competenza, anche mediante la somministrazione di questionari a soggetti preventivamente individuati. 6.2 In caso di atti che abbiano un grande impatto sul mercato oppure che riguardino questioni caratterizzate da novita' o notevole complessita', il Consiglio puo' prevedere che la predisposizione del documento di consultazione avvenga all'esito dell'audizione di soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, particolarmente qualificati in considerazione dell'oggetto dei suddetti atti. Il Consiglio individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, che saranno ammessi a partecipare ove ne sussistano le condizioni. I soggetti che partecipano all'audizione possono presentare contributi e osservazioni sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalita' telematiche.