Art. 6 Norme di produzione eccezionali 1) La stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali. 2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare. 3) In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e' concessa l'introduzione, nelle unita' di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di eta', di cui all'art. 42, lettera a) del regolamento (CE) n. 889/2008. 4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008, per l'introduzione nelle unita' di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' concessa dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in conformita' alla procedura descritta nell'Allegato 5, punto 2 del presente decreto. L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle mette a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al facsimile A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorita' competente come previsto dall'Allegato 5, paragrafo 1.1. L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008. 5) Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto. 6) Al fine di verificare la mancata disponibilita' di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica, di cui alla lettera a), art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilita'. La documentazione comprovante l'indisponibilita' e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa. 7) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici. 8) Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera. Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008, e' rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta giorni comunicano al Ministero il rilascio delle stesse. 9) L'autorita' competente per l'approvazione dei piani di conversione di cui all'art. 40, comma 1, lettera a) punto v) del regolamento (CE) n. 889/2008, per la produzione parallela e' la regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano, previo parere di ammissibilita' da parte dell'Organismo di controllo.