Allegato 6 Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa Parte A Con riferimento all'art. 10 comma 1 del presente decreto, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico», il presente allegato regolamenta: Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici; Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici; Attivita' di verifica; Modulistica. Definizioni, 1) Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina. 2) Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme. 1) Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici 1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa Le sementi e i materiale di moltiplicazione vegetativa biologici devono: essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi; essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione; nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varieta' di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati; essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007; nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi «da agricoltura biologica» o, ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1 comma i del regolamento (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi. 2) Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale: 2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico Conformemente alla procedura di seguito indicata, e' autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purche' tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo: a) non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varieta' di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati; b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi; c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione. 2.2 Requisiti per la concessione della deroga L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico puo' essere concessa unicamente nei seguenti casi: a) nessuna varieta' della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi e' disponibile nella banca dati; b) il fornitore non e' in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo; c) la varieta' che l'utilizzatore vuole procurarsi non e' disponibile nella banca dati e l'utilizzatore puo' dimostrare che nessuna delle varieta' alternative della stessa specie disponibile nella banca dati e' adeguata e che l'autorizzazione e' quindi importante per la sua produzione; d) l'autorizzazione e' giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varieta', riconosciuti dall'autorita' competente; e) l'autorizzazione e' concessa prima della semina o dell'impianto della coltura; f) l'autorizzazione e' concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'art. 10, comma 2 registra i quantitativi di cui e' stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilita' deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione. 2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano sulla disponibilita' di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo. La banca dati di e i dati derivanti dall'attivita' di rilascio delle deroghe sono consultagli sul sito web del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'indirizzo: www.scs.entecra.it Sentito il Comitato consultivo nazionale, il MIPAAF stabilira' le modalita' di applicazione dell'art. 45, comma 8 del regolamento (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varieta', sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano copia del certificato di conformita' aziendale vigente. Allo scopo di mantenere la banca dati quanto piu' possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilita' di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilita' verra' considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano. 2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano ai fini della certificazione delle sementi deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonche' il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui e' assoggettato. la ditta sementiera deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta si sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera e' assoggettata, nonche' la quantita' di prodotto biologico ottenuto distinto per varieta'. la ditta sementiera / il fornitore di sementi deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilita' effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1). 2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale): la ditta sementiera/il fornitore di sementi deve segnalare la disponibilita' effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1). 2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo la ditta vivaistica deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilita' di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2). Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione. 2.4 Rilascio della deroga La richiesta di deroga deve essere inviata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Giacomo Venezian, 26 - 20133 Milano), oppure via fax (02/69012049), oppure per e-mail (deroghe.bio@crea.gov.it) almeno trenta giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno dieci giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo. Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve dare risposta per posta o per e-mail con le stesse modalita' sopra indicate, non oltre venti giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre sette giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilita' del materiale richiesto. In assenza di risposta del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si puo' considerare concessa. In caso di negazione della deroga, il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui e' assoggettato. La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha piu' la disponibilita' del materiale richiesto. Qualora le informazioni fornite al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui e' assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione. 2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negazione della deroga Avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negare la deroga puo' essere presentato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione. Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato. Il Ministero, sentito il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, decide sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'art. 8 della medesima legge. 3) Attivita' di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformita' di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare: che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalita' previste dal presente decreto; che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5; che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi; nel caso la deroga sia stata concessa, che la varieta' seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga. Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore e' tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varieta', categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale. Parte di provvedimento in formato grafico