Art. 6 
 
                      Rendicontazione attivita' 
 
  1. Entro trenta giorni dal termine del piano di  controlli  di  cui
all'art. 2, comma 3, ENEA sottopone alla Direzione  generale  per  il
mercato elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza  energetica,  il
nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), per
l'approvazione,  un  rapporto  delle  attivita'  svolte   nel   corso
dell'annualita' precedente, ivi comprese quelle di  cui  all'art.  5,
completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte
le spese sostenute, debitamente certificata  e  corredata  da  idonea
documentazione amministrativa e contabile. 
  2. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute in  conformita'  ai
criteri e  alle  modalita'  di  rendicontazione  dei  costi  elencati
all'allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilita'. 
  3. Gli importi saranno corrisposti, in  quote  annuali,  attraverso
versamento da effettuarsi mediante bonifico  bancario  sul  conto  di
tesoreria unica dell'ENEA a seguito dell'approvazione  da  parte  del
MISE-DG MEREEN della rendicontazione  tecnico  economica  di  cui  al
comma 1. 
  4. A seguito dell'approvazione del programma di  controlli  di  cui
all'art. 2, comma 1, previa esplicita richiesta  da  parte  di  ENEA,
puo' essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al  15%
del corrispettivo annuale.