Art. 6 
 
                Modalita' e termini di trasferimento 
                       delle risorse al Fondo 
 
  1. Successivamente al perfezionamento dell'iter di cui all'art.  5,
comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione  delle  risorse
di cui all'art. 2, comma 1. Le  predette  risorse  sono  versate  dal
Ministero, entro dieci giorni dalla  richiesta  dell'Agenzia,  su  un
apposito conto corrente bancario fruttifero intestato  alla  medesima
Agenzia. 
  2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con
le modalita' previste dal regolamento  del  Fondo,  dando  tempestiva
comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione. 
  3. Il conto corrente di cui al comma 1 e'  aperto  presso  primaria
banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea
a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli  interessi
maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti  sul  predetto  conto
corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero. 
  4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al
comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente  per  versare  le
quote del Fondo da  essa  sottoscritte.  Il  versamento  delle  quote
avviene in funzione  dei  richiami  operati  dalla  SGR  connessi  ai
fabbisogni del Fondo, relativamente a: 
    a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli
investimenti nelle imprese target di cui all'art. 4; 
    b) liquidazione alla SGR, per la  quota  di  propria  pertinenza,
della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1; 
    c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal
regolamento del medesimo Fondo.