Art. 6 
 
Disposizioni per la semplificazione delle  condizioni  per  l'impiego
delle  intercettazioni  delle  conversazioni  e  delle  comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
       pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
 
  1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro  la
pubblica amministrazione puniti con  la  pena  della  reclusione  non
inferiore  nel  massimo  a   cinque   anni,   determinata   a   norma
dell'articolo 4 del codice  di  procedura  penale,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203. 
  2. L'intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti  nei  luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita
mediante l'inserimento di un  captatore  informatico  su  dispositivo
elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi  si
stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.   4   (Regole   per   la   determinazione   della
          competenza). - 1.  Per  determinare  la  competenza  si  ha
          riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun  reato
          consumato   o   tentato.   Non   si   tiene   conto   della
          continuazione,  della  recidiva  e  delle  circostanze  del
          reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella  ordinaria  del  reato  e  di  quelle   ad   effetto
          speciale.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13
          maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema
          di lotta alla criminalita' organizzata e di  trasparenza  e
          buon andamento dell'attivita' amministrativa): 
              «Art. 13 - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267
          del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre
          le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e'
          data, con decreto  motivato,  quando  l'intercettazione  e'
          necessaria per lo svolgimento delle indagini  in  relazione
          ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col
          mezzo  del  telefono  in   ordine   ai   quali   sussistano
          sufficienti  indizi.  Nella  valutazione  dei   sufficienti
          indizi si  applica  l'art.  203  del  codice  di  procedura
          penale.   Quando   si   tratta   di   intercettazione    di
          comunicazioni tra  presenti  disposta  in  un  procedimento
          relativo a un delitto di  criminalita'  organizzata  e  che
          avvenga  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614  del  codice
          penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi  e'
          motivo  di  ritenere  che  nei  luoghi  predetti  si   stia
          svolgendo l'attivita' criminosa. 
              2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la  durata  delle
          operazioni non puo' superare i  quaranta  giorni,  ma  puo'
          essere prorogata  dal  giudice  con  decreto  motivato  per
          periodi successivi di venti giorni,  qualora  permangano  i
          presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
          proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
          caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
          del codice di procedura penale. 
              3. Negli stessi casi di cui  al  comma  1  il  pubblico
          ministero e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale: 
              «Art.  614  (Violazione  di  domicilio).   -   Chiunque
          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di
          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con
          inganno, e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a  tre
          anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
              La  pena  e'  da  uno  a  cinque  anni,  e  si  procede
          d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
          o alle persone,  ovvero  se  il  colpevole  e'  palesemente
          armato.».