Art. 6 Divieti 1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere: a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; c) allevati o coltivati, anche in confinamento; d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; e) venduti o immessi sul mercato; f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilasciati nell'ambiente.
Note all'art. 6: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse.