Art. 6 
 
                      Modifica dell'articolo 5 
                 della legge 1º febbraio 2006, n. 43 
 
  1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art.  5  (Individuazione  e  istituzione  di   nuove   professioni
sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni  sanitarie  da
comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4  della
legge  10  agosto  2000,  n.  251,  il  cui  esercizio  deve   essere
riconosciuto in tutto il territorio nazionale,  avviene  in  sede  di
recepimento di direttive dell'Unione europea  ovvero  per  iniziativa
dello  Stato  o  delle  regioni,  in  considerazione  dei  fabbisogni
connessi agli  obiettivi  di  salute  previsti  nel  Piano  sanitario
nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza
in  professioni  gia'  riconosciute,  ovvero  su   iniziativa   delle
associazioni professionali rappresentative di  coloro  che  intendono
ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate
inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si  pronuncia
entro i successivi sei mesi  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,
attiva la procedura di cui al comma 2. 
  2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata,  nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  presente  legge,
previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  2   individuano   il   titolo
professionale, l'ambito  di  attivita'  di  ciascuna  professione,  i
criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonche'   i
criteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il  Ministro  della  salute,  acquisito  il  parere  del
Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di
sanita',  e'  definito  l'ordinamento  didattico   della   formazione
universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi
del presente articolo. 
  4.  La  definizione  delle  funzioni   caratterizzanti   le   nuove
professioni   sanitarie   avviene   evitando    parcellizzazioni    e
sovrapposizioni  con  le  professioni  gia'  riconosciute  o  con  le
specializzazioni delle stesse».