Art. 6 
 
 
                    Misure di sostegno economico 
 
  1. Al fine di assicurare ai testimoni di  giustizia  e  agli  altri
protetti una condizione economica equivalente a quella  preesistente,
sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono: 
    a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che  il
testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente
in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione; 
    b)  la  corresponsione  di  un  assegno  periodico  in  caso   di
impossibilita' di svolgere attivita'  lavorativa  o  di  percepire  i
precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure  di  tutela  o
per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e  delle
integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e'
definita  tenendo  conto  delle  entrate  e  del  godimento  di  beni
pregressi,  determinati  attraverso  il  reddito  e   il   patrimonio
risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse
le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle  dichiarazioni.
L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora  il  testimone
di  giustizia  o  gli  altri  protetti  riacquisiscano  la  capacita'
economica,  anche   parziale,   in   base   all'entita'   di   quanto
autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura
pari alle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica; puo' essere integrato, con provvedimento motivato, quando
ricorrono  particolari  circostanze  influenti  sulle   esigenze   di
mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela; 
    c)  la  sistemazione  alloggiativa,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il  testimone
di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in  una  localita'
diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di
protezione o delle dichiarazioni rese, non  possano  usufruire  della
propria abitazione. L'alloggio deve  essere  idoneo  a  garantire  la
sicurezza e la dignita' dei testimoni  di  giustizia  e  degli  altri
protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria  catastale
di  quello  di  dimora  abituale,  sia  per  destinazione,  sia   per
dimensioni.  Il  testimone  di  giustizia,  su  sua  richiesta,  puo'
risiedere, anche unitamente al  nucleo  familiare,  presso  strutture
comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti  dai  regolamenti
di cui all'articolo 26  presso  le  quali  possa  svolgere  attivita'
lavorativa o di volontariato; 
    d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia
possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; 
    e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone  di
giustizia rende dichiarazioni,  esercita  i  diritti  e  le  facolta'
riconosciutigli dalla legge  in  qualita'  di  persona  offesa  o  si
costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative  spese
nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  determinato  secondo
criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a
titolo  di  ristoro  per  il  pregiudizio  subito   a   causa   della
testimonianza  resa  in  ragione  della  quale  e'   stata   disposta
l'applicazione delle speciali misure  di  protezione,  salvo  che  il
testimone  di  giustizia  o  gli   altri   protetti   intendano,   in
alternativa, procedere  per  il  riconoscimento  di  eventuali  danni
biologici o esistenziali; 
    g) la corresponsione di una somma a titolo  di  mancato  guadagno
derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa del testimone di
giustizia e degli altri  protetti  nella  localita'  di  provenienza,
sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al  medesimo  titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata  legge  n.
44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone
di giustizia a titolo  di  mancato  guadagno,  nei  diritti  verso  i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate  all'entrata
del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    h)   l'acquisizione   al   patrimonio   dello    Stato,    dietro
corresponsione  dell'equivalente  in  denaro  secondo  il  valore  di
mercato, dei beni immobili di proprieta' del testimone di giustizia e
degli altri protetti, se le speciali misure di  tutela  prevedono  il
loro definitivo trasferimento in un'altra localita' e se  la  vendita
nel libero mercato non e' risultata possibile. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo  A),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2002,  n.
          139, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura.): 
              «Art. 13 (Modalita' e termini per  la  domanda).  -  1.
          L'elargizione e' concessa a domanda. 
              2. La domanda puo' essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'art. 8, comma 1,  ovvero,  per  il  tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e  5,  la  domanda
          deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il
          termine di centoventi  giorni  dalla  data  della  denuncia
          ovvero dalla data in cui l'interessato  ha  conoscenza  che
          dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a  far
          ritenere che l'evento lesivo consegue  a  delitto  commesso
          per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 
              4.  Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche
          ambientale, la domanda deve essere presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro il termine di un anno dalla  data  in  cui
          hanno avuto inizio le richieste  estorsive  o  nella  quale
          l'interessato e' stato per la  prima  volta  oggetto  della
          violenza o minaccia. 
              5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
          caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo  di
          atti di ritorsione, il pubblico ministero  abbia  disposto,
          con decreto motivato, le necessarie cautele per  assicurare
          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
          essere  vittima  dell'evento  lesivo  o   delle   richieste
          estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere  dalla
          data in cui il decreto adottato dal pubblico  ministero  e'
          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
          pubblico  ministero  decreto  motivato  per  le   finalita'
          suindicate e' omessa  la  menzione  delle  generalita'  del
          denunciante nella documentazione da acquisire ai  fascicoli
          formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,  comma
          2, del codice di procedura penale,  fino  al  provvedimento
          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  commi  615,  616  e
          617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - Legge finanziaria 2008): 
              «615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno  2016,
          non si da' luogo  alle  iscrizioni  di  stanziamenti  negli
          stati  di  previsione  dei  Ministeri  in  correlazione   a
          versamenti di somme all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
          n. 1 allegato  alla  presente  legge,  ad  eccezione  degli
          stanziamenti  destinati  a  finanziare   le   spese   della
          categoria 1 "redditi da  lavoro  dipendente".  A  decorrere
          dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
          617-bis. 
              616. In relazione a  quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono istituiti, a decorrere  dall'anno  2008  e  fino
          all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti  del
          Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
          dalle stesse disposizioni legislative. 
              617. A decorrere dall'anno 2008 e fino  all'anno  2016,
          la dotazione dei fondi di cui al comma 616  e'  determinata
          nella misura del 50 per cento dei versamenti  riassegnabili
          nell'anno 2006  ai  pertinenti  capitoli  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  L'utilizzazione   dei   fondi   e'
          effettuata dal Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  in  considerazione
          dell'andamento delle  entrate  versate.  La  dotazione  dei
          fondi e' annualmente rideterminata  in  base  all'andamento
          dei  versamenti  riassegnabili  effettuati  entro   il   31
          dicembre dei due esercizi precedenti in modo da  assicurare
          in ciascun anno un risparmio in  termini  di  indebitamento
          pari a 300 milioni di euro.».