Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua
lo statuto alle disposizioni di cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,   come   sostituito
dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo  termine,  il
CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma  2,  terzo
periodo, del decreto legislativo n. 242  del  1999,  come  sostituito
dall'articolo 2 della presente legge. 
  2. Entro quattro mesi dalla data di  approvazione  delle  modifiche
statutarie  del  CONI,  le  federazioni  sportive  nazionali   e   le
discipline  sportive  associate,  nonche'  gli  enti  di   promozione
sportiva,  adeguano  i  loro  statuti  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999,  n.
242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. 
  3. Decorso il termine di cui al comma  1,  l'Autorita'  di  Governo
competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro
i quindici giorni successivi, dichiara decaduti  i  componenti  degli
organi del CONI privi dei requisiti di legge  per  la  permanenza  in
carica. 
  4. I presidenti e i  membri  degli  organi  direttivi  nazionali  e
territoriali delle federazioni sportive nazionali,  delle  discipline
sportive associate e degli enti di promozione sportiva  che  sono  in
carica alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e  che
hanno gia' raggiunto il limite  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se
eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo  precedente,
il presidente uscente candidato e' confermato qualora  raggiunga  una
maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. 
  5. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  adegua  il
proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14  del  decreto
legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati  rispettivamente
dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine,
il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo n.  43  del  2017,  come  sostituito
dall'articolo 4 della presente legge. 
  6. Entro quattro mesi dalla data di  approvazione  delle  modifiche
statutarie  del  CIP,  le  federazioni  sportive   paralimpiche,   le
discipline sportive paralimpiche e gli enti  di  promozione  sportiva
paralimpica adeguano i loro statuti alle  disposizioni  dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,  come  modificato
dall'articolo 4 della presente legge. 
  7. I presidenti e i  membri  degli  organi  direttivi  nazionali  e
territoriali   delle   federazioni   sportive   paralimpiche,   delle
discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione  sportiva
paralimpica che sono in carica alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge  e  che  hanno  gia'  raggiunto  il  limite  di   cui
all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della  presente
legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di
cui  al  periodo  precedente,  il  presidente  uscente  candidato  e'
confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55  per
cento dei votanti. 
  8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.
          242 del 1999 si veda nelle note all'art. 1 
              - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo  n.
          242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2 
              - Per il testo  degli  articoli  4  e  14  del  decreto
          legislativo n. 43 del 2017  si  veda,  rispettivamente,  le
          note agli articoli 3 e 4.