Art. 6. Fondo consortile 1. Il fondo consortile e' costituito da: a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21; b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita'; c) eventuali avanzi di gestione; d) ... (indicare eventuali altre componenti). 2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, e' destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti. 3. Ciascuno dei partecipanti e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 puo' essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 5. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.