Art. 6 
 
 
          Acquisto di unita' abitative ad uso residenziale 
                       ubicate in un condhotel 
 
  1. I contratti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  unita'
abitative ad uso residenziale ubicate in  un  condhotel  indicano  le
condizioni di cui all'articolo 4 poste  a  disciplina  dell'esercizio
del diritto oggetto del contratto di compravendita. 
  2. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti: 
    a) per quanto riguarda  i  beni  oggetto  di  compravendita,  una
descrizione accurata e dettagliata  dell'immobile  e  dell'ubicazione
all'interno dell'esercizio  del  condhotel,  nonche'  la  descrizione
appropriata dell'intera struttura; 
    b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le
modalita' concernenti l'uso di eventuali strutture comuni; 
    c) per quanto riguarda  i  costi  imputabili  ai  proprietari  di
unita' abitative ad uso residenziale ubicate  in  un  condhotel,  una
descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  alla
proprieta' dell'unita' residenziale, delle modalita'  attraverso  cui
tali costi sono ripartiti, con indicazione delle spese  obbligatorie,
quali  quelle  relative  ad  imposte   e   tasse,   e   delle   spese
amministrative e gestionali  generali,  quali  quelle  relative  alla
gestione,  manutenzione  e  riparazione  delle   parti   comuni   del
condhotel; 
    d) la previsione che l'unita' abitativa a uso  residenziale,  ove
non utilizzata dal proprietario, con il suo  consenso,  possa  essere
adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero. 
  3. I contratti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  unita'
abitative  ad  uso  residenziale  poste  all'interno  dei   condhotel
regolano altresi' le  modalita'  di  utilizzo  delle  singole  unita'
abitative, qualora venga meno per  qualunque  causa  l'attivita'  del
gestore unico. 
  4. Nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di
sopravvenuta  impossibilita',  a  qualunque  titolo  intervenuta,  il
proprietario  della  struttura  alberghiera  si  impegna,  attraverso
apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi  posti
a carico del gestore ai sensi dell'articolo 7. In subordine, nel caso
di impossibilita'  sopravvenuta,  anche  per  il  proprietario  della
struttura alberghiera, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
precedente  periodo,  il  medesimo  si  impegna  a  indennizzare   il
proprietario dell'unita' abitativa ad uso residenziale.