Art. 6 
 
           Costi dei corsi di formazione e borse di studio 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento possono prevedere  la  corresponsione  di  una  quota  di
iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione  e
degli eventuali compensi ai docenti. 
  2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono  predisposte
dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il  contenimento
dei costi dei corsi di  formazione,  ferma  restando  la  qualita'  e
l'omogeneita' dell'offerta formativa. 
  3.  I  soggetti  organizzatori  dei  corsi  di  formazione  di  cui
all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in  favore
dei tirocinanti piu' meritevoli da attribuire  anche  sulla  base  di
requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.