Art. 6 
 
                  Modifiche in materia di confisca 
                         in casi particolari 
 
  1. Dopo l'articolo 240  del  codice  penale,  approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art. 240-bis  (Confisca  in  casi  particolari).  -  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  taluno  dei
delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente
alla condotta di produzione o commercio  di  materiale  pornografico,
600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di  cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter e  648-ter.1,  dall'articolo  2635
del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilita' di cui il condannato non  puo'  giustificare  la
provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica   o
giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio   reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,    617-sexies,    635-bis,    635-ter,     635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o  piu'
sistemi. 
  Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui allo stesso comma, il giudice  ordina  la  confisca  di  altre
somme di denaro, di beni e altre utilita'  di  legittima  provenienza
per un valore equivalente, delle quali il reo ha  la  disponibilita',
anche per interposta persona.». 
  2. Al comma  4-ter  dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  1992,  n.  356,  le  parole:  «del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-bis del codice penale». 
  3. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura  penale  approvate  con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Amministrazione  dei
beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro  e  confisca  in
casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»; 
  2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  nonche'  quelle  in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione  del  sequestro  previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai  casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi  particolari
previsti dall'articolo  240-bis  del  codice  penale  o  dalle  altre
disposizioni di legge che a questo articolo  rinviano,  nonche'  agli
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti
relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice.
In  tali  casi  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della  persona  offesa
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
  1-quinquies. Nel processo di  cognizione  devono  essere  citati  i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni  in
sequestro, di  cui  l'imputato  risulti  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi titolo. 
  1-sexies. Le disposizioni  dei  commi  1-quater  e  1-quinquies  si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»; 
    b) dopo l'articolo 183-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). -
1.  Competente  a  emettere  i  provvedimenti  di  confisca  in  casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del  codice  penale  o  da
altre disposizioni di legge  che  a  questo  articolo  rinviano  dopo
l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di  cui  all'articolo
666, commi 1, 2 e 3, del  codice.  Il  giudice,  sulla  richiesta  di
sequestro e contestuale confisca  proposta  dal  pubblico  ministero,
provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto. 
  2. In caso di  morte  del  soggetto  nei  cui  confronti  e'  stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata  in  giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  competente  ad  amministrare  i  beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto  il  sequestro  ovvero,  se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio  stesso.
L'opposizione  ai  provvedimenti   adottati,   ove   consentita,   e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666  del  codice,  allo  stesso
giudice ovvero, nel caso di provvedimento del  giudice  delegato,  al
collegio.». 
  4. Dopo l'articolo 578 del codice di  procedura  penale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
447, e' inserito il seguente: 
  «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca  in  casi  particolari  nel
caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).  -  1.
Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal
primo comma dell'articolo  240-bis  del  codice  penale  e  da  altre
disposizioni  di  legge,  il  giudice  di  appello  o  la  corte   di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per  prescrizione  o  per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della  confisca,
previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.». 
  5. Al testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  dopo
l'articolo 85 e' inserito il seguente: 
  «Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1.  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  taluno  dei
delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di  cui  al
comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.». 
  6.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 e' aggiunto il
seguente: 
  «5-bis. Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma,  si
applica l'articolo 240-bis del codice penale.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12-sexies  del
          citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          (abrogato). 
              2. 
              2-bis. 
              2-ter. (abrogato). 
              2-quater 
              3. 
              4. 
              4-bis. (abrogato). 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma dell'articolo 240-bis
          del codice penale  da  destinarsi  per  l'attuazione  delle
          speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15
          gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive  modificazioni,  e
          per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n.
          302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo  e
          della criminalita' organizzata.  Nei  decreti  il  Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato. 
              4-quinquies. (abrogato). 
              4-sexies. (abrogato). 
              4-septies. (abrogato). 
              4-octies. (abrogato). 
              4-novies. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del  citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 104-bis (Amministrazione dei  beni  sottoposti  a
          sequestro preventivo e  a  sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1. Nel  caso
          in cui il sequestro preventivo abbia per  oggetto  aziende,
          societa' ovvero  beni  di  cui  sia  necessario  assicurare
          l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel
          Fondo unico giustizia, di cui all'articolo  61,  comma  23,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'autorita'   giudiziaria    nomina    un    amministratore
          giudiziario scelto nell'Albo di  cui  all'articolo  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  motivato
          dell'autorita' giudiziaria la custodia  dei  beni  suddetti
          puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli
          indicati al periodo precedente. 
              1-bis. Il giudice che dispone il  sequestro  nomina  un
          amministratore  giudiziario  ai  fini  della  gestione.  Si
          applicano le norme di cui  al  libro  I,  titolo  III,  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e successive modificazioni. 
              1-ter. I compiti del giudice  delegato  alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione
          e destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  nonche'
          quelle in materia di tutela dei terzi e di  esecuzione  del
          sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro
          e  confisca  in  casi  particolari  previsti  dall'articolo
          240-bis del codice penale o  dalle  altre  disposizioni  di
          legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri
          casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni   adottati   nei
          procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice. In tali casi  l'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata
          coadiuva  l'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
          nella custodia dei beni sequestrati, fino al  provvedimento
          di   confisca   emesso   dalla   corte   di   appello    e,
          successivamente a tale  provvedimento,  amministra  i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal citato codice di
          cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.
          Restano comunque salvi i diritti della persona  offesa  dal
          reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
              1-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei   commi   1-quater   e
          1-quinquies  si   applicano   anche   nel   caso   indicato
          dall'articolo 578-bis del codice.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  301  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 301  (Delle  misure  di  sicurezza  patrimoniali.
          Confisca). - 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle  cose  che  ne  sono  l'oggetto
          ovvero il prodotto o il profitto. 
              2. Sono in ogni caso soggetti a  confisca  i  mezzi  di
          trasporto a chiunque appartenenti  che  risultino  adattati
          allo  stivaggio  fraudolento  di  merci  ovvero  contengano
          accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico  o
          l'autonomia   in    difformita'    delle    caratteristiche
          costruttive omologate o che siano impiegati  in  violazioni
          alle norme concernenti la circolazione o la  navigazione  e
          la sicurezza in mare. 
              3. Si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  240  del
          codice  penale  se  si  tratta  di   mezzo   di   trasporto
          appartenente a persona estranea  al  reato  qualora  questa
          dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito  impiego
          anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto  di
          vigilanza. 
              4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi  di  trasporto
          confiscati  per  il  delitto   di   contrabbando,   qualora
          l'aggiudicazione non abbia luogo al primo  incanto,  l'asta
          non puo'  essere  ripetuta  e  i  mezzi  esecutati  vengono
          acquisiti al patrimonio dello Stato. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  osservano
          anche nel caso di applicazione della pena  su  richiesta  a
          norma del titolo II del libro VI del  codice  di  procedura
          penale. 
              5-bis. Nei casi di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura  penale,  per   taluno   dei   delitti   previsti
          dall'articolo 295, secondo  comma,  si  applica  l'articolo
          240-bis del codice penale.».