Art. 6 
 
 
                            T a r i f f e 
 
  1. Si applicano le disposizioni e le tariffe previsti  dal  decreto
del Ministero  della  salute  28  settembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2012, n.
274. 
  2. Ai  fini  del  rilascio,  riconoscimento  reciproco,  rinnovo  o
modifica tecnica di una autorizzazione all'immissione in commercio  e
all'impiego di un prodotto fitosanitario destinato agli  utilizzatori
non professionali, sia PFnPE che PFnPO, a norma del regolamento  (CE)
1107/2009 e del presente decreto, si applicano  le  tariffe  previste
nel decreto di cui al comma 1, allegato B, per i «prodotti per piante
ornamentali di cui alla circolare n. 7 del 15 aprile 1999» o comunque
indicate per piante ornamentali. 
  3. Ai fini della variazione  amministrativa  ad  istanza  di  parte
prevista all'articolo 7, comma 5  e  all'articolo  8,  comma  5,  del
presente decreto, le imprese richiedenti  sono  tenute  al  pagamento
della tariffa di euro 1.000,00 per ogni prodotto singolo o gruppo  di
prodotti fino a dieci, in conformita' a quanto previsto nell'allegato
B, punto 6 (a), del decreto di cui al comma 1. 
  4. Ai fini della procedura tecnica di riesame di  cui  all'articolo
7, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono  tenute
al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al  comma  1,
nell'allegato B, punto 4, nella misura dell'importo base. 
  5. Ai fini della procedura tecnica di riesame di  cui  all'articolo
8, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono  tenute
al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al  comma  1,
nell'allegato B, punto 4  «se  sostanza  attiva  a  basso  rischio  o
microrganismi o sinergizzanti  o  se  richiesti  usi  minori»,  nella
misura dell'importo base. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla circolare n. 7 del  15  aprile
          1999, si veda nelle note alle premesse.