Art. 6 Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio e' disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonche' agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.