Art. 6 
 
                     Controlli e cause di revoca 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche  sul
possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla
legge per beneficiare dell'agevolazione. 
  2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso  che  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui
la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. 
  3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei
criteri che consentono di massimizzare il  rapporto  costo-risultato,
tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le  modalita'  di
programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito  delle
attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale. 
  4.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  Finanza
accertino,  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,
l'eventuale indebita fruizione, totale o  parziale,  del  credito  di
imposta  di  cui  all'articolo  1,  le  stesse  provvedono  a   darne
comunicazione in via telematica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai fini della revoca di cui al comma 2. 
  5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 40 del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.